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Dokumentum 62015CA0317

Causa C-317/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 64 TFUE — Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari — Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero — Avviso di rettifica fiscale — Termine di rettifica fiscale — Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza)

GU C 112 del 10.4.2017., 6–7. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-317/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 64 TFUE - Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari - Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero - Avviso di rettifica fiscale - Termine di rettifica fiscale - Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza))

(2017/C 112/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2)

L’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione europea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

3)

La possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


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