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Document 62016TN0903

    Causa T-903/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — RE/Commissione

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/41


    Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — RE/Commissione

    (Causa T-903/16)

    (2017/C 053/50)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: RE (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    ordinare l’annullamento della decisione SEC 10.20/06/15 della Commissione europea del 12 ottobre 2016 per la parte relativa al regolamento 45/2001, e condannare la convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente di dieci mila euro (EUR 10 000) come giusto ed equo risarcimento per i danni morali derivanti dal diniego illegittimo di accesso ai suoi dati personali;

    ordinare alla convenuta di produrre un documento relativo all’assunzione del ricorrente, a norma dell’articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale o, in subordine, comunicare tale documento al Tribunale ai sensi dell’articolo 104 del suddetto regolamento e condannare la convenuta a pagare trentamila euro (EUR 30 000) al ricorrente come risarcimento per i danni morali derivanti dal trattamento non etico e illegittimo dei suoi dati personali durante l’indagine;

    condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente deduce che la decisione controversa sia viziata da un assoluto difetto di motivazione nella parte che riguarda i dati per i quali non è stata invocata alcuna eccezione che giustifichi il diniego di fornire alla ricorrente l’accesso a tali dati personali.

    Inoltre, il ricorrente deduce che, dal momento che è stato impedito al ricorrente di accedere ai suoi dati personali facendo valere un’eccezione relativa alla tutela delle investigazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 45/2001 (1), la decisione controversa deve essere ritenuta illegittima in quanto non dimostra come una tale eccezione abbia continuato ad applicarsi dopo la chiusura dell’indagine in cui era coinvolto il ricorrente.

    Il ricorrente sostiene inoltre che il rigetto della sua richiesta specifica, contenuta nella decisione controversa, di ottenere accesso in forma integrale/per estratto, presentata per la prima volta con la sua domanda del 21 settembre 2016, deve essere considerato illegittimo in quanto non sono state indicate le ragioni per cui la divulgazione dei dati personali del ricorrente per estratto non sarebbe possibile in questo caso, in particolare dopo la chiusura dell’indagine.

    A sostegno della sua azione risarcitoria, il ricorrente deduce di aver sofferto un danno morale derivante dal diniego illegittimo da parte della Direzione generale Risorse umane e Sicurezza di accedere ai suoi dati personali, di aver subito un danno significativo al suo avanzamento professionale derivante dal trattamento illegittimo dei suoi dati personali da parte di detta direzione e più specificamente dalla diffusione illecita delle informazioni riguardanti l’indagine con l’intento di danneggiare lo sviluppo della sua carriera, al cui danno non si può porre rimedio soltanto con l’annullamento della decisione controversa. In tale contesto, il ricorrente chiede al Tribunale di considerare due documenti al fine di esaminare la pretesa del ricorrente per la riparazione del pregiudizio morale subito a causa dell’operato dell’amministrazione e di ordinare il risarcimento dei danni morali.


    (1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


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