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Document 62016TN0902

    Causa T-902/16: Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — HeidelbergCement/Commissione

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/40


    Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — HeidelbergCement/Commissione

    (Causa T-902/16)

    (2017/C 053/49)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler e H. Weiß, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea n. (2016)6591 final del 10 ottobre 2016 di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio nel caso M. 7878 — HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia riguardante la prevista acquisizione da parte della Duna-Dráva Cement Kft. del 100 % delle azioni della Cemex Hratska dd. e della Cemex Hungária Építőanyagok Kft.; e

    in ogni caso, condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

    Secondo la ricorrente, la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di valutazione per aver considerato la ricorrente e la Schwenk Zement KG, anziché Duna-Dráva Cement Kft., un’impresa comune a pieno titolo in cui la ricorrente e la Schwenk Zement KG detengono rispettivamente ciascuna una partecipazione di controllo del 50 %, quali «imprese interessate» e ha quindi concluso che l’operazione ha una dimensione di interesse per l’Unione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Secondo la ricorrente, in realtà, la Commissione europea non è competente ad adottare la decisione controversa e ad esaminare l’operazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e pertanto la decisione controversa viola l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e i principi fondamentali di certezza del diritto e di sussidiarietà.

    In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione europea è incorsa in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel basarsi sul paragrafo 147 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale (2) al fine di qualificare la ricorrente e la Schwenk Zement KG, anziché la Duna-Dráva Cement Kft., quali «imprese interessate».

    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il paragrafo 147 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale sarebbe illegittimo se potesse essere, infatti, applicato al caso in esame, a causa della violazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e dei principi fondamentali di diritto primario della certezza di diritto e di sussidiarietà.


    (1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

    (2)  Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1).


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