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Document 62016TN0851
Case T-851/16: Action brought on 30 November 2016 — Access Info Europe v Commission
Causa T-851/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione
Causa T-851/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione
GU C 53 del 20.2.2017, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/31 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione
(Causa T-851/16)
(2017/C 053/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2016) 6029 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l’accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1); |
— |
condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l’accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l’interesse della Commissione nell’ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell’ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l’accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato. |
4. |
Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l’accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).