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Document 62016TN0845
Case T-845/16: Action brought on 30 November 2016 — QG v Commission
Causa T-845/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione
Causa T-845/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione
GU C 53 del 20.2.2017, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/30 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione
(Causa T-845/16)
(2017/C 053/37)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: QF (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all’aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) , concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall’autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell’applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l’imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare; |
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di conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento, con l’obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3 TFUE.
La ricorrente, un club di pallacanestro, approva l’atto impugnato nei limiti in cui viene in esso dichiarato che il provvedimento introdotto dalla legge 10/1990, consistente nel concedere a determinati club calcistici un trattamento preferenziale in materia di imposta sulle società mediante un’aliquota fiscale ridotta, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
La ricorrente ritiene tuttavia che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla stessa conclusione a proposito del privilegio fiscale, anch’esso offerto dalla legge 10/1990, che consiste nell’autorizzare questi stessi club a partecipare a diverse discipline sportive.
Solamente i club che potevano partecipare a competizioni professionistiche in varie discipline potevano consolidare i loro conti inerenti alla disciplina del calcio e della pallacanestro, i principali sport a livello europeo, con effetti diretti sul calcolo della base imponibile per l’imposta sulla società. Infatti, la consolidazione dei conti permette di detrarre dai redditi rilevanti derivanti dal calcio le perdite inerenti alla pallacanestro, sicché la base imponibile per l’imposta sulle società risulta sostanzialmente ridotta, al pari dell’importo dell’imposta da pagare.