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Document 62014TA0577

Causa T-577/14: Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne/Unione europea («Responsabilità extracontrattuale — Precisione del ricorso — Prescrizione — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di giudizio — Danno materiale — Perdite subìte — Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata — Spese di garanzia bancaria — Perdita di un’opportunità — Danno morale — Nesso di causalità»)

GU C 53 del 20.2.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/27


Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne/Unione europea

(Causa T-577/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Precisione del ricorso - Prescrizione - Ricevibilità - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole di giudizio - Danno materiale - Perdite subìte - Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata - Spese di garanzia bancaria - Perdita di un’opportunità - Danno morale - Nesso di causalità»))

(2017/C 053/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Germania) e Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel, E. Durand e L. Marchal, avvocati)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, poi J. Inghelram e S. Chantre, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e P. van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

Dispositivo

1)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 47 064,33 alla Gascogne per il danno materiale subìto da tale società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674). Tale indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento della medesima società.

2)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 5 000 alla Gascogne Sack Deutschland GmbH e un’indennità di EUR 5 000 alla Gascogne per il danno morale che tali società hanno rispettivamente subìto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06.

3)

Ciascuna delle indennità menzionate ai precedenti punti 1) e 2) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne e che afferiscono all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T-577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

6)

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese afferenti al ricorso che ha dato luogo alla presente sentenza.

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


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