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Document 62016CN0666

    Causa C-666/16 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/26


    Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

    (Causa C-666/16 P)

    (2017/C 053/32)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard, avvocato, K. Van Maldegem, avvocato, P. Sellar, Advocate)

    Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-543/15; e

    statuire sulla ricevibilità e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito;

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sulla ricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato; e, se del caso, successivamente, si pronunci nel merito;

    condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese le spese relative all’eccezione di irricevibilità dinanzi al Tribunale).

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpreto e applicato erroneamente il diritto, il che lo ha indotto a commettere un errore di diritto dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.

    In particolare, le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:

    il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, entrando nel merito della causa;

    il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, omettendo di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a un momento successivo alla completa esposizione delle argomentazioni sul merito.

    Inoltre, dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti, il Tribunale ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il loro diritto di accedere alla giustizia e l’obbligo di motivazione, i quali rientrano nei diritti fondamentali della persona e pertanto riflettono i principi generali del diritto dell’Unione europea.

    Per tali motivi le ricorrenti chiedono che sia annullata l’ordinanza del Tribunale nella causa T-543/15 e che la Corte statuisca sulla ricevibilità e rinvii la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito.


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