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Dokuments 62015CA0618

    Causa C-618/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Rete di distribuzione selettiva — Rivendita fuori da una rete su Internet — Azione inibitoria della turbativa illecita — Collegamento)

    GU C 53 del 20.2.2017., 18./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/18


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

    (Causa C-618/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Rete di distribuzione selettiva - Rivendita fuori da una rete su Internet - Azione inibitoria della turbativa illecita - Collegamento))

    (2017/C 053/21)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrente: Concurrence SARL

    Convenuti: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

    Dispositivo

    L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio nel quale l’attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.


    (1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


    Augša