Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0547

    Causa C-547/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth [Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 96 — Regime di transito esterno — Nozione di «spedizioniere» — Omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione — Responsabilità — Sub-spedizioniere che ha rimesso le merci allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto]

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/17


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth

    (Causa C-547/15) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 96 - Regime di transito esterno - Nozione di «spedizioniere» - Omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione - Responsabilità - Sub-spedizioniere che ha rimesso le merci allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto])

    (2017/C 053/20)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Interservice d.o.o. Koper

    Resistente: Sándor Horváth

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «spedizioniere», il quale ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime.

    2)

    L’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l’obbligo di assicurarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell’omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 27 del 25.1.2016.


    Top