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Document 62015CA0539

Causa C-539/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2 — Discriminazione fondata sull’età — Contratto collettivo di lavoro — Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo — Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età)

GU C 53 del 20.2.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-539/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Discriminazione fondata sull’età - Contratto collettivo di lavoro - Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo - Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età))

(2017/C 053/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Daniel Bowman

Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, come quello oggetto del procedimento principale, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


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