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Dokuments 62015CA0508

    Cause riunite C-508/15 e C-509/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 7, primo comma — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Presupposti — Assenza di necessità che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro per i primi tre anni del soggiorno del familiare)

    GU C 53 del 20.2.2017., 16./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/16


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin

    (Cause riunite C-508/15 e C-509/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Presupposti - Assenza di necessità che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro per i primi tre anni del soggiorno del familiare))

    (2017/C 053/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parti

    Ricorrenti: Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)

    Convenuto: Land Berlin

    Dispositivo

    L’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al familiare di un lavoratore turco che è stato autorizzato a fare ingresso in tale Stato membro, per ricongiungimento familiare, e che, a decorrere dal suo ingresso nel territorio del citato Stato membro, ha coabitato con tale lavoratore turco, anche qualora il periodo di almeno tre anni nel corso del quale quest’ultimo è stato inserito nel regolare mercato del lavoro non abbia seguito immediatamente l’arrivo del familiare interessato nello Stato membro ospitante, bensì sia ad esso posteriore.


    (1)  GU C 16 del 18.1.2016.


    Augša