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Document 62015CA0201

    Causa C-201/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 16 — Libertà d’impresa — Normativa nazionale che conferisce ad un’autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale — Crisi economica acuta — Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato)

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/10


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

    (Causa C-201/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Normativa nazionale che conferisce ad un’autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale - Crisi economica acuta - Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato))

    (2017/C 053/12)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parti

    Ricorrente: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

    Resistente: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

    Con l’intervento di: Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas

    Dispositivo

    1)

    La direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in forza della quale un datore di lavoro, in mancanza di accordo con i rappresentanti dei lavoratori su un piano di licenziamento collettivo, può procedere al suddetto licenziamento solo se l’autorità pubblica nazionale competente alla quale tale piano deve essere notificato non adotta, nel termine previsto dalla summenzionata normativa e in esito all’esame del fascicolo e ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa nonché dell’interesse dell’economia nazionale, una decisione motivata con la quale è negata l’autorizzazione a realizzare, in tutto o in parte, i licenziamenti prospettati. Diverso è tuttavia il caso qualora risulti — circostanza che spetta, eventualmente, al giudice del rinvio verificare — che, alla luce dei tre criteri di valutazione ai quali tale normativa fa riferimento e dell’applicazione concreta che ne dà la suddetta autorità pubblica, sotto il controllo delle autorità giurisdizionali competenti, la summenzionata normativa ha la conseguenza di privare le disposizioni della direttiva 98/59 del loro effetto utile.

    L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ad una normativa nazionale come quella descritta nella prima frase del primo comma del presente punto.

    2)

    L’eventuale esistenza, in uno Stato membro, di un contesto caratterizzato da una crisi economica acuta e da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato non è atta ad incidere sulle risposte contenute al punto 1 del presente dispositivo.


    (1)  GU C 221 del 6.7.2015.


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