Vyberte si experimentálne prvky, ktoré chcete vyskúšať

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 62015CA0164

    Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda (Impugnazione — Aiuti di Stato — Tassa nazionale sui trasporti aerei — Applicazione di tassi differenziati — Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale — Vantaggio — Selettività — Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi — Recupero — Accisa)

    GU C 53 del 20.2.2017, s. 9 – 10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda

    (Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P) (1)

    ((Impugnazione - Aiuti di Stato - Tassa nazionale sui trasporti aerei - Applicazione di tassi differenziati - Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale - Vantaggio - Selettività - Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi - Recupero - Accisa))

    (2017/C 053/11)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Aer Lingus Ltd (rappresentanti: K. Bacon e A. Robertson, QC, nonché D. Bailey, barrister, incaricato da A. Burnside, solicitor), Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (rappresentanti: B. Kennelly, QC, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros, e E. Vahida, avocat), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, BL)

    Dispositivo

    1)

    Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2015, Aer Lingus/Commissione (T-473/12, non pubblicata, EU:T:2015:78), e del 5 febbraio 2015, Ryanair/Commissione (T-500/12, non pubblicata, EU:T:2015:73), sono annullate, in quanto annullano l’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, nella parte in cui tale articolo ordina il recupero dell’aiuto presso i beneficiari, per un importo che è fissato a EUR 8 per passeggero al considerando 70 di detta decisione.

    2)

    Le impugnazioni incidentali sono respinte.

    3)

    I ricorsi di annullamento proposti dalla Aer Lingus Ltd e dalla Ryanair Designated Activity Company avverso la decisione 2013/199 sono respinti.

    4)

    La Aer Lingus Ltd e la Ryanair Designated Activity Company sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    5)

    L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 205 del 22.6.2015.


    Začiatok