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Dokument 62015CA0164
Joined Cases C-164/15 P and C-165/15 P: Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 December 2016 — European Commission v Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Ireland (Appeal — State aid — National tax on air transport — Application of differentiated rates — Lower rate for flights to destinations no more than 300 km from the national airport — Advantage — Selective nature — Assessment where the fiscal measure is likely to constitute a restriction on the freedom to provide services — Recovery — Excise duty)
Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda (Impugnazione — Aiuti di Stato — Tassa nazionale sui trasporti aerei — Applicazione di tassi differenziati — Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale — Vantaggio — Selettività — Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi — Recupero — Accisa)
Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda (Impugnazione — Aiuti di Stato — Tassa nazionale sui trasporti aerei — Applicazione di tassi differenziati — Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale — Vantaggio — Selettività — Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi — Recupero — Accisa)
GU C 53 del 20.2.2017, s. 9 – 10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda
(Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Tassa nazionale sui trasporti aerei - Applicazione di tassi differenziati - Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale - Vantaggio - Selettività - Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi - Recupero - Accisa))
(2017/C 053/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)
Altre parti nel procedimento: Aer Lingus Ltd (rappresentanti: K. Bacon e A. Robertson, QC, nonché D. Bailey, barrister, incaricato da A. Burnside, solicitor), Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (rappresentanti: B. Kennelly, QC, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros, e E. Vahida, avocat), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, BL)
Dispositivo
1) |
Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2015, Aer Lingus/Commissione (T-473/12, non pubblicata, EU:T:2015:78), e del 5 febbraio 2015, Ryanair/Commissione (T-500/12, non pubblicata, EU:T:2015:73), sono annullate, in quanto annullano l’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, nella parte in cui tale articolo ordina il recupero dell’aiuto presso i beneficiari, per un importo che è fissato a EUR 8 per passeggero al considerando 70 di detta decisione. |
2) |
Le impugnazioni incidentali sono respinte. |
3) |
I ricorsi di annullamento proposti dalla Aer Lingus Ltd e dalla Ryanair Designated Activity Company avverso la decisione 2013/199 sono respinti. |
4) |
La Aer Lingus Ltd e la Ryanair Designated Activity Company sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
5) |
L’Irlanda sopporterà le proprie spese. |