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Document 62016TN0747

    Causa T-747/16: Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Vincenti/EUIPO

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/37


    Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Vincenti/EUIPO

    (Causa T-747/16)

    (2017/C 014/46)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’EUIPO di non riconoscere l’invalidità permanente totale del ricorrente allo svolgimento dei propri doveri nonché la sua mancata dichiarazione di collocarlo a riposo.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, delle pertinenti disposizioni dello Statuto dei funzionari, segnatamente i suoi articoli da 7 a 9, 13, 33 e 78, nonché gli articoli da 13 a 16 dell’allegato VIII a tale Statuto e, in particolare, l’articolo 53 dello Statuto dei funzionari.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, del suo obbligo fiduciario e del diritto ad una buona amministrazione [articoli 41, paragrafo 1, 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] nonché dei diritti processuali del ricorrente, altresì basando la decisione impugnata su fatti travisati.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dell’articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    A sostegno dei predetti motivi il ricorrente deduce in particolare che l’Autorità che ha il potere di nomina non ha alcun potere discrezionale nell’ambito del procedimento per la dichiarazione d’invalidità conformemente alle pertinenti disposizioni dello Statuto dei funzionari al fine di riconoscere o meno l’invalidità permanente di un funzionario a svolgere i propri doveri, dal momento che la decisione della Commissione d’invalidità è vincolante e, pur supponendo che l’Autorità che ha il potere di nomina abbia un potere discrezionale nell’ambito di tale procedimento, non era giustificato, nel caso del ricorrente, il mancato riconoscimento della sua invalidità permanente.


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