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Document 62016TN0733

Causa T-733/16: Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Banque Postale/BCE

GU C 454 del 5.12.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/32


Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Banque Postale/BCE

(Causa T-733/16)

(2016/C 454/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Banque Postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Guillaume e L. Coudray)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 24 agosto 2016 sulla domanda presentata da La Banque Postale al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere delle esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria conformemente all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;

condannare la Banca centrale europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Banca centrale europea (BCE), derivante dal carattere prematuro della decisione del 24 agosto 2016 sulla domanda presentata da La Banque Postale al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere delle esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza di potere discrezionale della BCE ai fini dell’applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013»).

3.

Terzo motivo, vertente sulle violazioni di diritto che la BCE avrebbe perpetrato adottando la decisione impugnata, riguardanti segnatamente:

la mancanza di effetto di leva in materia di risparmio centralizzato de La Banque Postale;

i presunti rischi di insolvenza di pagamento della Caisse des dépôts et consignations e dello Stato francese;

i presunti rischi operativi connessi alla raccolta del risparmio centralizzato de La Banque Postale.


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