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Document 62016TN0732

    Causa T-732/16: Ricorso proposto il 20 ottobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commissione

    GU C 454 del 5.12.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 454/31


    Ricorso proposto il 20 ottobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commissione

    (Causa T-732/16)

    (2016/C 454/54)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Valencia Club de Fútbol, SAD (Valenza, Spagna) (rappresentanti: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier ed A. Guerrero Righetto, abogados)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/CP), concesso dalla Spagna al Valencia Club de Fútbol, S.A.D. (e ad altri club di calcio), in particolare le misure 1 e 4, che interessano il Valencia CF;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:

    1.

    Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione di tre dei quattro criteri per considerare un avallo come un aiuto di Stato. Al riguardo si sostiene che la Commissione ha errato per il fatto di aver ritenuto che il Valencia FC si trovasse in una situazione finanziaria difficile, di essersi fondata su informazioni frammentarie e senza tener conto del modello imprenditoriale specifico dei club calcistici, di essersi basata sul valore contabile dei giocatori e non sul loro reale valore di mercato, e di non aver analizzato un piano di risanamento che in qualsiasi istante si fondava su assunti realistici. In secondo luogo, la Commissione avrebbe errato per aver ritenuto che la garanzia coprisse più dell’80 % dell’agevolazione creditizia. E, in terzo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente valutato il tasso di interesse generale sull’agevolazione creditizia rispetto al prezzo di mercato.

    2.

    Secondo motivo, invocato in subordine, e vertente sull’esistenza di errori manifesti commessi dalla Commissione in sede di applicazione del test di compatibilità per quattro dei sei criteri inclusi nelle sue Direttive per il salvataggio e la ristrutturazione, e in concreto: il recupero della redditività a lungo termine, la prevenzione delle indebite alterazioni della concorrenza mediante contropartite, il principio di aiuto limitato al minimo e il principio di aiuto unico.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione nel valutare il rilevante valore della contropartita offerta; in concreto, il pegno su azioni, come pure garanzie supplementari concesse dalla Fundación Valencia all’Instituto Valenciano de Finanzas.

    4.

    Quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione del capitale e degli interessi del presunto aiuto che deve essere recuperato, poiché la Commissione ha proceduto ad un riferimento inappropriato riguardo ai tassi di riferimento costanti nel periodo di durata delle misure, nonchè in merito al termine delle stesse.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, giacché gli importi di cui la Commissione ordina il recupero sono sproporzionati alla luce di quelli già pagati.

    6.

    Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione per non aver considerato il mutuante come beneficiario, e neppure considerato l’esistenza di un nuovo proprietario del Club.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, nella misura in cui la Commissione ha realizzato una valutazione egualitaria delle diverse situazioni dei club sottoposti ad indagine, quando questi si trovano in circostanze assolutamente distinte.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti.


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