Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0492

    Causa C-492/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    GU C 454 del 5.12.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 454/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    (Causa C-492/16)

    (2016/C 454/30)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék

    Parti

    Ricorrente: Incyte Corporation

    Convenuto: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se si debba interpretare l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (1), nel senso che la «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nel[l’Unione europea]» non è corretta in una domanda di certificato protettivo complementare ai sensi di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (2), qualora tale data sia stata stabilita senza tener conto dell’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Seattle Genetics (C-471/14), cosicché è giustificato rettificare la data di scadenza del certificato protettivo complementare anche qualora il certificato sia stato rilasciato prima della pronuncia di tale sentenza e sia già decorso il termine previsto per impugnare tale decisione.

    2)

    Se l’autorità per la proprietà industriale di uno Stato membro, competente ai fini del rilascio del certificato protettivo complementare sia tenuta a rettificare d’ufficio la data di scadenza di tale certificato affinché quest’ultima sia conforme all’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza Seattle Genetics (C-471/14).


    (1)  GU 1996, L 198, pag. 30.

    (2)  GU 2009, L 152, pag. 1.


    Top