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Document 62015CB0438

Causa C-438/15: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Davide Durante (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Restrizioni — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria — Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti)

GU C 454 del 5.12.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Davide Durante

(Causa C-438/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Restrizioni - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità - Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria - Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti))

(2016/C 454/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Taranto

Procedimento penale a carico di

Davide Durante

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


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