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Document 62016TN0372
Case T-372/16: Action brought on 11 July 2016 — Bammer v EUIPO — mydays (Männerspielplatz)
Causa T-372/16: Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — Bammer/EUIPO mydays (Männerspielplatz)
Causa T-372/16: Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — Bammer/EUIPO mydays (Männerspielplatz)
GU C 314 del 29.8.2016, pp. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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29.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 314/34 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — Bammer/EUIPO mydays (Männerspielplatz)
(Causa T-372/16)
(2016/C 314/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alexander Bammer (Sindelfingen, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: mydays GmbH (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Männerspielplatz» — Marchio dell’Unione n. 8 534 364
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 1796/2016-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Nella propria decisione, la commissione di ricorso non si è basata sulla data della domanda di registrazione risalente al settembre del 2009; |
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la commissione di ricorso non ha sufficientemente e adeguatamente preso in considerazione la forte valenza probatoria delle decisioni dei giudici di Stoccarda; |
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la commissione di ricorso non ha adeguatamente valutato i documenti del 2009, in particolare per quanto concerne anche le motivazioni alla base delle decisioni dei giudici di Stoccarda; |
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nell’ambito dei suoi argomenti, la commissione di ricorso ha ignorato che il marchio impugnato aveva un significato che, in ogni caso, non aveva nel 2009, in quanto la designazione non presentava alcun nesso in particolare con i prodotti e i servizi registrati; |
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di conseguenza, il marchio impugnato ha carattere distintivo e non è descrittivo dei prodotti e dei servizi registrati. |