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Document 62016TN0301
Case T-301/16: Action brought on 13 June 2016 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia v Commission
Causa T-301/16: Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione
Causa T-301/16: Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione
GU C 314 del 29.8.2016, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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29.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 314/25 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione
(Causa T-301/16)
(2016/C 314/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India) e Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini ed E. Monard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, nella parte che riguarda le ricorrenti; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare i prezzi all’esportazione, la Commissione avrebbe violato l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’accertare gli effetti sui prezzi, il pregiudizio e il nesso di causalità, la Commissione avrebbe violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 4 e l’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la mancata comunicazione di fatti e considerazioni essenziali e la mancata concessione di un termine sufficiente per presentare osservazioni avrebbero violato l’articolo 20, paragrafi 4 e 5 del regolamento n. 1225/2009 del Consiglio. |