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Document 62016TN0301

Causa T-301/16: Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

GU C 314 del 29.8.2016, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/25


Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

(Causa T-301/16)

(2016/C 314/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India) e Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini ed E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, nella parte che riguarda le ricorrenti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare i prezzi all’esportazione, la Commissione avrebbe violato l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’accertare gli effetti sui prezzi, il pregiudizio e il nesso di causalità, la Commissione avrebbe violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 4 e l’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la mancata comunicazione di fatti e considerazioni essenziali e la mancata concessione di un termine sufficiente per presentare osservazioni avrebbero violato l’articolo 20, paragrafi 4 e 5 del regolamento n. 1225/2009 del Consiglio.


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