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Document 62015CN0069

    Causa C-69/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

    GU C 138 del 27.4.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/39


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

    (Causa C-69/15)

    (2015/C 138/53)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

    Parti

    Ricorrente: Nutrivet D.O.O.E.L..

    Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se si debba ritenere che una spedizione di rifiuti sia effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), nel caso in cui il soggetto che organizza la spedizione compili in modo discordante le caselle corrispondenti all’importatore/destinatario, all’impianto di recupero e ai paesi/Stati interessati, poste rispettivamente ai punti 2, 7 e 11 del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento, sebbene le informazioni relative a tali punti risultino chiaramente dalla lettera di vettura internazionale e da altri documenti disponibili.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa considerare proporzionata un’ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell’ammenda irrogabile in caso di violazione dell’obbligo di compilare il documento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006.

    3)

    Se, per dichiarare illegale una spedizione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, sia necessario che la persona che ha compilato il documento di cui all’allegato VII di detto regolamento abbia deliberatamente indotto in errore l’autorità.

    4)

    Se sia pertinente, al fine di dichiarare illegale una spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, il fatto che le informazioni o i dati non materialmente specificati siano rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente. In caso di risposta affermativa, quali informazioni o dati del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento debbano essere considerati rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente.

    5)

    Se si possa dichiarare che una spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui l’autorità non abbia seguito la procedura di cui all’articolo 24 di detto regolamento, non abbia coinvolto le autorità interessate e non abbia disposto la ripresa dei rifiuti spediti illegalmente.

    6)

    Come si debba intendere ed esaminare la giurisdizione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006.

    7)

    Come si debba interpretare l’espressione contenuta nell’allegato I C, parte IV, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui un commerciante o un intermediario, per poter essere destinatario, deve essere soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).


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