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Document 62015CN0069
Case C-69/15: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungary) lodged on 16 February 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L. v Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Causa C-69/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Causa C-69/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
GU C 138 del 27.4.2015, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/39 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2015 — Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Causa C-69/15)
(2015/C 138/53)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Parti
Ricorrente: Nutrivet D.O.O.E.L..
Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba ritenere che una spedizione di rifiuti sia effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), nel caso in cui il soggetto che organizza la spedizione compili in modo discordante le caselle corrispondenti all’importatore/destinatario, all’impianto di recupero e ai paesi/Stati interessati, poste rispettivamente ai punti 2, 7 e 11 del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento, sebbene le informazioni relative a tali punti risultino chiaramente dalla lettera di vettura internazionale e da altri documenti disponibili. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa considerare proporzionata un’ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell’ammenda irrogabile in caso di violazione dell’obbligo di compilare il documento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
3) |
Se, per dichiarare illegale una spedizione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, sia necessario che la persona che ha compilato il documento di cui all’allegato VII di detto regolamento abbia deliberatamente indotto in errore l’autorità. |
4) |
Se sia pertinente, al fine di dichiarare illegale una spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, il fatto che le informazioni o i dati non materialmente specificati siano rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente. In caso di risposta affermativa, quali informazioni o dati del documento di cui all’allegato VII di detto regolamento debbano essere considerati rilevanti sotto il profilo della tutela dell’ambiente. |
5) |
Se si possa dichiarare che una spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui l’autorità non abbia seguito la procedura di cui all’articolo 24 di detto regolamento, non abbia coinvolto le autorità interessate e non abbia disposto la ripresa dei rifiuti spediti illegalmente. |
6) |
Come si debba intendere ed esaminare la giurisdizione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
7) |
Come si debba interpretare l’espressione contenuta nell’allegato I C, parte IV, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui un commerciante o un intermediario, per poter essere destinatario, deve essere soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).