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Document 62012CA0043

Causa C-43/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]

GU C 202 del 30.6.2014, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-43/12) (1)

([Ricorso di annullamento - Direttiva 2011/82/UE - Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - Scelta del fondamento giuridico - Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE - Articolo 91 TFUE - Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento])

2014/C 202/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn e R. Troosters, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Troupiotis e K. Zejdová, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e E. Karlsson, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, T. Materne, agenti, assistiti da S. Rodrigues e F. Libert, avocats), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da N. Travers, BL), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Stege, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e S. Behzadi Spencer, agenti, assistita da J. Maurici e J. Holmes, barristers)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288, pag. 1) — Scelta del fondamento giuridico — Sostituzione del fondamento giuridico proposto nell’ambito della politica comune dei trasporti con un altro, rientrante nel settore della cooperazione di polizia — Obiettivo di miglioramento della sicurezza stradale — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento

Dispositivo

1)

È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

2)

Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.

4)

Il Regno del Belgio, l’Irlanda, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


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