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Document 62012CA0043
Case C-43/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 May 2014 — European Commission v European Parliament, Council of the European Union (Action for annulment — Directive 2011/82/EU — Cross-border exchange of information on road safety related traffic offences — Choice of legal basis — Article 87(2)(a) TFEU — Article 91 TFEU — Maintenance of the effects of the directive in case of annulment)
Causa C-43/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]
Causa C-43/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]
GU C 202 del 30.6.2014, pp. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 202/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-43/12) (1)
([Ricorso di annullamento - Direttiva 2011/82/UE - Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - Scelta del fondamento giuridico - Articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE - Articolo 91 TFUE - Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento])
2014/C 202/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn e R. Troosters, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Troupiotis e K. Zejdová, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e E. Karlsson, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, T. Materne, agenti, assistiti da S. Rodrigues e F. Libert, avocats), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da N. Travers, BL), Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Stege, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e S. Behzadi Spencer, agenti, assistita da J. Maurici e J. Holmes, barristers)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288, pag. 1) — Scelta del fondamento giuridico — Sostituzione del fondamento giuridico proposto nell’ambito della politica comune dei trasporti con un altro, rientrante nel settore della cooperazione di polizia — Obiettivo di miglioramento della sicurezza stradale — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento
Dispositivo
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1) |
È annullata la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. |
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2) |
Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese. |
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4) |
Il Regno del Belgio, l’Irlanda, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |