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Document 62010CA0547

    Causa C-547/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 — Confederazione svizzera/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut [Impugnazione — Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie — Articoli 8 e 9 — Ambito di applicazione — Esercizio dei diritti di traffico — Decisione 2004/12/CE — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Obbligo di motivazione — Divieto di discriminazione — Proporzionalità — Onere della prova]

    GU C 123 del 27.4.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 123/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 — Confederazione svizzera/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut

    (Causa C-547/10 P) (1)

    (Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie - Articoli 8 e 9 - Ambito di applicazione - Esercizio dei diritti di traffico - Decisione 2004/12/CE - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Obbligo di motivazione - Divieto di discriminazione - Proporzionalità - Onere della prova)

    2013/C 123/02

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, K. Simonsson e K.-P. Wojcik, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente e T. Masing, Rechtsanwalt); Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto dalla Confederazione svizzera, diretto all’annullamento della decisione 2004/12/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1993 L 15, pag. 33) — Disposizioni adottate dalla Germania relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Erronea valutazione dell’applicabilità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 alle misure controverse — Travisamento dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione — Mancata presa in considerazione dei diritti dei gestori dell’aeroporto e dei residenti nelle zone ad esso limitrofe — Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Confederazione svizzera è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

    3)

    La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 30 del 29.1.2011.


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