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Document 52012XX0209(02)

    Parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto legislativo per le vittime di reato, comprendente una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    GU C 35 del 9.2.2012, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 35/10


    Parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto legislativo per le vittime di reato, comprendente una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    2012/C 35/02

    IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

    vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

    visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    1.   INTRODUZIONE

    1.1.   Contesto

    1.

    Il 18 maggio 2011 la Commissione ha adottato un pacchetto di strumenti legislativi per la protezione delle vittime di reato. Il pacchetto legislativo contiene una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (in prosieguo la «proposta di direttiva») e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (in prosieguo la «proposta di regolamento») (3). Entrambe le proposte sono corredate da una comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell'UE (4).

    2.

    Il GEPD non è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, nonostante l'iniziativa legislativa fosse inclusa nell'inventario delle priorità del GEPD nell'ambito della consultazione sulle proposte legislative (5). Il presente parere si basa, pertanto, sull'articolo 41, paragrafo 2, di detto regolamento. Il GEPD raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo degli strumenti adottati.

    1.2.   Obiettivi e portata del pacchetto legislativo

    3.

    Il GEPD apprezza gli obiettivi politici del pacchetto legislativo che, sulla base del programma di Stoccolma e del relativo piano d'azione, consistono nel rafforzare i diritti delle vittime di reato e nel garantire che siano soddisfatte le loro esigenze di protezione, assistenza e accesso alla giustizia (6).

    4.

    La direttiva proposta è intesa a sostituire la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (7). Stabilisce norme minime comuni riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. In particolare, la direttiva proposta mira a garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa, che siano prese in considerazione le necessità specifiche di vittime vulnerabili, che le vittime ricevano assistenza e informazioni adeguate e che possano partecipare ai procedimenti (8).

    5.

    Il regolamento proposto mira a garantire che le vittime che godono di una misura di protezione in materia civile in uno degli Stati membri beneficino dello stesso livello di protezione qualora dovessero trasferirsi in un altro Stato membro, senza dover ricorrere a una procedura separata (9). Questa misura integra la proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo (l'«iniziativa OPE»), che riguarda il riconoscimento reciproco delle misure di protezione adottate in materia penale. L'iniziativa OPE, sulla quale il GEPD ha formulato un parere nell'ottobre 2010 (10), è discussa attualmente in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

    1.3.   Scopo del presente parere

    6.

    La protezione della vita privata e dei dati personali svolge un ruolo centrale nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, come previsto nel programma di Stoccolma, e in particolare nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale. Nell'ottobre 2010 il GEPD ha emanato un parere sull'iniziativa OPE, sottolineando la necessità di avere un regime di protezione dei dati coerente per quanto riguarda le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (11). In tale occasione, il GEPD ha messo in evidenza che il trattamento dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è caratterizzato dalla particolare sensibilità dei dati personali pertinenti e dagli effetti che il trattamento di tali dati può avere sugli interessati (12). È necessario, pertanto, prestare la dovuta attenzione agli aspetti della protezione dei dati collegati alle iniziative in questo settore e introdurre norme e garanzie adeguate, laddove opportuno.

    7.

    Ad avviso del GEPD, il rispetto della vita privata e dei dati personali costituisce un elemento essenziale della protezione delle vittime che gli strumenti proposti sono intesi a garantire. Il presente parere si incentra quindi sugli aspetti delle proposte inerenti alla vita privata e suggerisce idee per migliorare o rafforzare la protezione delle vittime.

    2.   ANALISI DELLE PROPOSTE

    2.1.   Direttiva relativa ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato

    8.

    Diverse disposizioni della proposta di direttiva riguardano direttamente o indirettamente la vita privata e la protezione dei dati (13). In generale, il GEPD apprezza tali disposizioni, dato che sono tese a salvaguardare la vita privata delle vittime. Tuttavia, ritiene che le norme di protezione, in alcuni casi, potrebbero essere rafforzate e chiarite, fatta salva la loro natura di norme minime.

    9.

    Le osservazioni del GEPD si incentrano, principalmente, sugli aspetti seguenti: (1) l'articolo 23 della proposta di direttiva che riguarda il diritto alla protezione della vita privata e i rapporti con i media, (2) i diritti delle vittime all'informazione e all'accesso ai propri dati personali, (3) la protezione della riservatezza delle comunicazioni fra la vittima e i servizi di assistenza alla vittima. Questi aspetti sono discussi nelle sottosezioni che seguono.

    2.1.1.   La protezione della vita privata della vittima

    10.

    La disposizione sostanziale più importante della proposta di direttiva concernente la vita privata è l'articolo 23, intitolato «Diritto alla protezione della vita privata». L'articolo 23, paragrafo 1, dispone che «gli Stati membri provvedono a che le autorità giudiziarie possano adottare, nell'ambito del procedimento giudiziario, misure atte a proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari». In merito a questa disposizione il GEPD formula diverse osservazioni.

    11.

    In primo luogo, l'articolo 23, paragrafo 1 non copre il pieno diritto alla protezione della vita privata delle vittime di reato. La disposizione ha una portata molto più limitata perché prevede semplicemente il potere delle «autorità giudiziarie» di adottare misure di protezione «nell'ambito del procedimento giudiziario». Tuttavia, la protezione della vita privata non dovrebbe essere garantita solo «nell'ambito del procedimento giudiziario», ma anche durante le indagini e nella fase che precede il processo. Più in generale, la vita privata dovrebbe essere garantita, ove necessario, sin dal primo contatto con le autorità competenti e anche dopo la conclusione del procedimento giudiziario.

    12.

    Al riguardo, va osservato che diversi strumenti internazionali hanno adottato un approccio più ambizioso rispetto all'articolo 23, paragrafo 1. La raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime di reato, ad esempio, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per evitare, per quanto possibile, ripercussioni sulla vita privata e familiare delle vittime, nonché per proteggere i dati personali delle vittime, in particolare durante l'indagine e l'azione penale (sottolineatura aggiunta) (14). Altri strumenti contengono disposizioni simili (15).

    13.

    Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda di aggiungere all'articolo 23 un primo paragrafo che specifichi, in termini più generali, che gli Stati membri garantiscano, per quanto possibile, la protezione della vita privata e familiare delle vittime nonché la protezione dei dati personali delle vittime sin dal primo contatto con le autorità competenti e dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 dovrebbe essere modificato nel senso di consentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezione anche «nell'ambito dell'indagine penale».

    14.

    In secondo luogo, l'articolo 23, paragrafo 1 non contiene alcuna indicazione sul contenuto delle misure specifiche che possono essere adottate dalle autorità giudiziarie al fine di salvaguardare il diritto alla vita privata della vittima. Il Garante comprende l'intenzione di lasciare agli Stati membri il massimo grado di flessibilità in questo campo. Tuttavia, una maggiore precisione può risultare utile. In particolare, la proposta potrebbe prevedere un elenco di misure minime che le autorità giudiziarie potrebbero adottare, in conformità del diritto nazionale, per proteggere la vita privata della vittima (16). Possono essere incluse, ad esempio, le seguenti categorie di misure:

    non divulgazione o divulgazione limitata di informazioni riguardanti l'identità della vittima e il luogo in cui si trovano la vittima stessa o i suoi familiari in determinati casi e a condizioni particolari (come enunciato nel considerando 22),

    ordine di eliminare alcuni dati riservati dal fascicolo o divieto di divulgare informazioni particolari,

    limitazione della pubblicazione di informazioni sensibili nelle sentenze e in altre decisioni che, di norma, vengono rese pubbliche.

    15.

    In terzo luogo, l'articolo 23 non contiene alcuna disposizione che garantisca la riservatezza delle informazioni tenute dalle autorità pubbliche. Al riguardo, la raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa summenzionata contiene esempi utili. Al punto 11, la raccomandazione prevede che gli Stati esigano da tutte le organizzazioni che sono in contatto con le vittime l'adozione di norme chiare in virtù delle quali possano divulgare a terzi le informazioni ricevute dalla vittima o concernenti quest'ultima soltanto a condizione che la vittima abbia dato il proprio consenso esplicito a tale divulgazione o che vi sia un obbligo giuridico o un'autorizzazione ad agire in tal senso. Il GEPD sollecita il legislatore a includere una disposizione simile nella direttiva proposta.

    2.1.2.   Vita privata e media

    16.

    Il paragrafo 2 dell'articolo 23 prevede che «gli Stati membri adottino misure che spingano i media ad adottare e a rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima». Anche in questo caso la proposta ha seguito un approccio minimalista, facendo semplicemente riferimento allo strumento dell'autoregolamentazione.

    17.

    Il Garante comprende i motivi alla base dell'adozione di un atteggiamento cauto sull'argomento e concorda in generale sull'approccio della Commissione. Il rapporto fra media e vita privata è estremamente delicato e complesso. È anche un settore in cui, entro i limiti fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le diverse tradizioni e le differenze culturali fra gli Stati membri possono assumere un ruolo importante. Quest'approccio sembrerebbe coerente anche con l'attuale quadro di protezione dei dati personali (articolo 9 della direttiva 95/46/CE), che lascia agli Stati membri un certo margine d'azione in relazione al trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria (17).

    18.

    Per quanto riguarda l'autoregolamentazione, il GEPD è convinto che tale strumento possa svolgere un ruolo importante per conciliare vita privata e libertà di espressione. Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 2 rispecchia l'approccio adottato dalla raccomandazione Rec(2006) 8 che prevede che gli Stati incoraggino i media ad adottare e rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata e i dati personali delle vittime (18). Gli strumenti di autoregolamentazione possono anche combinarsi con le disposizioni quadro nazionali, ma queste ultime devono essere compatibili con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (19).

    2.1.3.   Diritto di ottenere informazioni e diritto di accesso

    19.

    Il GEPD osserva che l'articolo 3 della proposta di direttiva, che riguarda il diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un'autorità competente, non menziona le informazioni relative alla protezione dei dati. Al fine di garantire un'adeguata protezione dei loro dati personali, le vittime dovrebbero ricevere al momento opportuno tutte le informazioni necessarie per consentire loro di comprendere appieno le modalità di trattamento dei loro dati personali.

    20.

    Il Garante raccomanda, pertanto, di aggiungere nell'articolo 3 un'ulteriore disposizione che specifichi che le vittime devono ricevere le informazioni relative al successivo trattamento dei loro dati personali in conformità dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Inoltre, il legislatore potrebbe valutare la possibilità di inserire norme sull'accesso delle vittime ai loro dati personali, salvaguardando gli interessi legittimi in relazione all'indagine e al procedimento penale.

    2.1.4.   Riservatezza delle comunicazioni fra le vittime e i servizi di assistenza

    21.

    La proposta di direttiva riconosce il diritto delle vittime di reato di ricevere assistenza dal momento in cui è commesso il reato, nel corso di tutto il procedimento giudiziario e dopo la sua conclusione, in funzione delle necessità delle vittime (20). Alcune categorie di vittime, ad esempio le vittime di violenza sessuale, di reati generati dalla violenza di genere e dall'odio razziale o da altri pregiudizi, o le vittime del terrorismo, possono richiedere servizi di assistenza specializzata (21), compreso il sostegno psicologico. In tali casi, le comunicazioni fra la vittima e i professionisti che prestano i servizi di assistenza devono essere adeguatamente protette dalla divulgazione. Se ciò non accade, la vittima può essere scoraggiata dal comunicare liberamente con il proprio consulente. Il GEPD, pertanto, apprezza l'obbligo di cui all'articolo 7 secondo cui i servizi di assistenza alle vittime devono essere «riservati». Tuttavia, la portata e le conseguenze di tale riservatezza devono essere chiarite.

    22.

    In particolare, la proposta di direttiva non specifica se le comunicazioni delle vittime con i prestatori di servizi di assistenza debbano essere considerate «privilegiate», nel senso che la loro divulgazione nel corso del procedimento giudiziario è esclusa o altrimenti limitata. Ciò vale in particolare quando il prestatore dei servizi di assistenza è un professionista sanitario soggetto all'obbligo del segreto professionale. Tuttavia, si potrebbero immaginare casi in cui l'assistenza non è prestata da questo tipo di professionisti. In tali situazioni, non è certo che la vittima sarebbe protetta dalla divulgazione.

    23.

    Il Garante raccomanda, pertanto, di specificare che la vittima di questi particolari reati abbia il diritto di rifiutare la divulgazione di comunicazioni riservate con il prestatore del servizio di assistenza in ogni procedimento giudiziario o amministrativo e che tali comunicazioni possano essere divulgate a terzi solo con il suo consenso. Ciò vale in particolare anche in ogni procedimento penale, fatti salvi gli interessi legittimi e fondati relativi all'indagine o al procedimento (ovvero raccolta da parte delle autorità giudiziarie di prove indispensabili).

    2.2.   Regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

    2.2.1.   Applicabilità della normativa sulla protezione dei dati

    24.

    Come già menzionato, la proposta di regolamento integra l'iniziativa OPE relativa al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale. Poiché la proposta di regolamento riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere (22), la sua applicazione rientra nell'ambito dell'ex primo pilastro e quindi anche nell'ambito della direttiva 95/46/CE (23). Ciò non vale per l'iniziativa OPE.

    25.

    Il Garante raccomanda, pertanto, di inserire, almeno nei considerando della proposta, un riferimento alla direttiva 95/46/CE, che dichiari che i dati personali trattati a norma del regolamento devono essere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

    2.2.2.   Informazioni da fornire alla persona che determina il rischio

    26.

    In virtù dell'articolo 5 della proposta di regolamento, la parte che desideri invocare in un altro Stato membro un ordine di protezione deve presentare alle autorità competenti un certificato. Il certificato è rilasciato conformemente al modulo standard di cui all'allegato della proposta di regolamento. L'allegato contiene i dati personali della persona protetta e della persona che determina il rischio, fra cui l'identità e il luogo in cui si trovano, e una descrizione della misura di protezione. Il GEPD riconosce che i dati personali inseriti nel certificato, come previsto nell'allegato, sono in linea di massima adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli scopi per i quali sono raccolti.

    27.

    Tuttavia, la proposta non chiarisce a sufficienza quali dati personali della persona protetta saranno comunicati alla persona che determina il rischio, in particolare ai sensi dell'articolo 13 (24). Al riguardo, il Garante ritiene che la persona che determina il rischio debba ricevere solo i dati personali che sono strettamente necessari per l'esecuzione della misura. Inoltre, la comunicazione in questione, nei limiti del possibile, deve evitare di divulgare l'indirizzo o altri dati di contatto della persona protetta (25). Tale limitazione deve essere specificata nel testo dell'articolo 13.

    3.   CONCLUSIONI

    28.

    Il Garante apprezza gli obiettivi politici delle due proposte in esame e in generale condivide l'approccio della Commissione. Tuttavia, ritiene che, nella proposta di direttiva, la protezione della vita privata e dei dati personali delle vittime potrebbe essere in alcuni casi rafforzata e chiarita.

    29.

    Per quanto riguarda la proposta di direttiva relativa ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato, il GEPD consiglia al legislatore di:

    inserire nell'articolo 23 una disposizione generale sulla protezione della vita privata e dei dati personali che stabilisca che gli Stati membri garantiscano, per quanto possibile, la protezione della vita privata e familiare delle vittime e la protezione dei dati personali delle vittime dal primo contatto con le autorità competenti, per tutta la durata del procedimento giudiziario e dopo la sua conclusione. Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 deve essere modificato nel senso di consentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezione anche «nell'ambito dell'indagine penale»

    specificare, nell'articolo 23, paragrafo 1, un elenco di misure minime (per le quali si rimanda al paragrafo 14), che le autorità giudiziarie possono adottare per proteggere la vita privata e l'immagine fotografica delle vittime e dei loro familiari

    prevedere che gli Stati membri impongano a tutte le autorità in contatto con le vittime di adottare norme chiare in base alle quali possano divulgare a terzi le informazioni ricevute da una vittima o concernenti quest'ultima solo a condizione che la vittima abbia dato il proprio consenso esplicito a tale divulgazione o che vi sia un obbligo giuridico o un'autorizzazione in tal senso

    inserire nell'articolo 3 l'obbligo di fornire alle vittime informazioni concernenti il successivo trattamento dei loro dati personali in conformità dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e valutare se inserire disposizioni specifiche sul diritto di accesso ai propri dati personali

    chiarire nell'articolo 7 la portata dell'obbligo di riservatezza dei servizi di assistenza alle vittime, specificando che la vittima ha il diritto di rifiutare la divulgazione di comunicazioni riservate con un prestatore di servizi di assistenza in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo e che, in linea di principio, tali comunicazioni possono essere divulgate a terzi solo con il suo consenso (cfr., in particolate, i paragrafi 22-23).

    30.

    Per quanto riguarda la proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, il Garante consiglia al legislatore di:

    inserire, almeno nei considerando della proposta, un riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che i dati personali trattati a norma del regolamento devono essere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE

    dichiarare espressamente nell'articolo 13 che la persona che determina il rischio deve ricevere solo i dati personali della persona protetta che siano strettamente necessari per l'esecuzione della misura. La comunicazione in questione deve, nella misura del possibile, evitare la divulgazione dell'indirizzo o di altri dati di contatto relativi alla persona protetta.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

    Giovanni BUTTARELLI

    Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


    (1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (3)  Rispettivamente COM(2011) 275 e COM(2011) 276.

    (4)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, COM(2011) 274.

    (5)  Disponibile sul sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu) nella sezione Consultation/Priorities.

    (6)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, op. cit., pag. 2.

    (7)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1. La relazione riconosce che, nonostante i miglioramenti registrati in questo settore, gli obiettivi della decisione quadro non sono stati pienamente realizzati.

    (8)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, op. cit., pag. 8.

    (9)  Ibidem.

    (10)  Parere del GEPD del 5 ottobre 2010 sull'ordine di protezione europeo e sull'ordine europeo di indagine penale, (GU C 355 del 29.12.2010, pag. 1).

    (11)  Ibidem, cfr. in particolare la sezione II del parere.

    (12)  Ibidem, punto 1.

    (13)  Cfr., in particolare, il considerando 22, che riconosce che proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare un'ulteriore vittimizzazione; il considerando 27 che fa riferimento alla protezione dei dati personali garantita alle persone nell'ambito della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108; l'articolo 21 che riguarda le misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima e le misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse; l'articolo 23 che riguarda il diritto alla protezione della vita privata e al comportamento dei media.

    (14)  Punto 10.8. Raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa.

    (15)  Cfr., ad esempio, il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sulla giustizia e il sostegno alle vittime di reato e abuso di potere, articolo 5, paragrafo 2, lettera g), articolo 6 e articolo 8, paragrafo 6, lettera g); le linee guida del comitato dei Ministri sulla protezione delle vittime di atti terroristici, adottate il 2 marzo 2005, punto VIII; le linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ECOSOC Ris. 2005/20, 2005, punto 8, lettera a), e punti da 26 a 28.

    (16)  Ciò è conforme all'approccio seguito nell'articolo 21 concernente il diritto alla protezione delle vittime vulnerabili nel corso del procedimento penale.

    (17)  L'articolo 9 della direttiva 95/46/CE dispone che gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, esenzioni o deroghe solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

    (18)  Punto 10.9, Raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa.

    (19)  L'articolo 10, paragrafo 2, della CEDU prevede limitazioni al diritto di libertà di espressione solo se «previste dalla legge» e «necessarie in una società democratica» per specifici e importanti interessi pubblici (fra cui sicurezza nazionale, integrità territoriale, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale) o per la protezione della reputazione o dei diritti altrui. Nelle sue conclusioni nella causa Satakunnan (C-73/07, Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, Racc. 2008, pag. I-9831), l'avvocato generale Kokott, ha osservato, a ragione, che «[u]na rigida applicazione della tutela dei dati potrebbe limitare sensibilmente la libertà di espressione. Così, se i media potessero elaborare e pubblicare informazioni personali solo su consenso o dopo aver avvisato le persone coinvolte, il giornalismo investigativo sarebbe ampiamente escluso. D'altra parte, è evidente che i media possono violare il diritto alla vita privata dei singoli (17). È pertanto necessario raggiungere un equilibrio» (paragrafo 43).

    (20)  Cfr. considerando 13 e articolo 7 della proposta di direttiva.

    (21)  Ibidem.

    (22)  Cfr. articolo 81 del TFUE, ovvero ex articolo 65 del trattato CE.

    (23)  La direttiva 95/46/CE non si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'esercizio di attività che esulano dal campo di applicazione del diritto dell'UE, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale (cfr. articolo 3 della direttiva).

    (24)  L'articolo 13 riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della persona che determina il rischio.

    (25)  Cfr. al riguardo il parere del GEPD del 5 ottobre 2010 sull'ordine di protezione europeo e sull'ordine europeo di indagine penale, op. cit., paragrafi 45-49.


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