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Document 62011TN0635
Case T-635/11: Action brought on 9 December 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki v Commission
Causa T-635/11: Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione
Causa T-635/11: Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione
GU C 32 del 4.2.2012, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/41 |
Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione
(Causa T-635/11)
2012/C 32/81
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi Attikis, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, avvocati e F. Carlin, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, del 1o novembre 2011, pag. 25); |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o |
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in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e |
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condannare la convenuta all’integralità delle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE decidendo che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato, in quanto:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato i diritti della difesa della ricorrente ignorando totalmente le osservazioni e le informazioni complementari da essa sottoposte, nell’esercizio dei suoi diritti procedurali, in seguito alla decisione di avvio del procedimento. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’art. 296 TFUE non avendo motivato sufficientemente la sua decisione al fine di consentire alla ricorrente di capire e alla Corte di esaminare i motivi per cui essa ritiene che la ricorrente abbia fruito di un vantaggio selettivo, che siffatto vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali e che fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che, richiedendo alla ricorrente il recupero degli aiuti, la decisione impugnata viola:
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(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).