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Document 62011TN0606

    Causa T-606/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

    GU C 32 del 4.2.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/32


    Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

    (Causa T-606/11)

    2012/C 32/66

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. M. Graf)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Spagna)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 settembre 2011, procedimento R 876/2010-4; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 6750376

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5883533 del marchio figurativo, nei colori oro e nero, «hero PICTURES», per prodotti e servizi delle classi 9 e 41

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti rientranti nella classe 9

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto


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