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Document 62011TN0606
Case T-606/11: Action brought on 30 November 2011 — Woodman Labs V OHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
Causa T-606/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
Causa T-606/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
GU C 32 del 4.2.2012, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/32 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Woodman Labs/UAMI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
(Causa T-606/11)
2012/C 32/66
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Woodman Labs, Inc. (Sausalito, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. M. Graf)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 2 Mas 2 Publicidad Integral, SL (Vitoria-Gasteiz, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 settembre 2011, procedimento R 876/2010-4; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 6750376
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5883533 del marchio figurativo, nei colori oro e nero, «hero PICTURES», per prodotti e servizi delle classi 9 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento della domanda di marchio comunitario per una parte dei prodotti rientranti nella classe 9
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto