This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0599
Case T-599/11: Action brought on 25 November 2011 — Eni v OHIM — EMI (IP) (ENI)
Causa T-599/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)
Causa T-599/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)
GU C 32 del 4.2.2012, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/29 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)
(Causa T-599/11)
2012/C 32/61
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone e G. Orsoni)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EMI (IP) Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 2439/2010-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENI», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6-7, 9, 11, 14, 16-19, 22, 25 e 35-45 — domanda di marchio comunitario n. 6488076
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4197315 del marchio denominativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; registrazione comunitaria n. 6167357 del marchio figurativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente contesta la citata decisione della prima commissione di ricorso per i seguenti tre motivi: (i) erronea e non motivata constatazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi, basata su un’interpretazione e su un’applicazione inesatte della giurisprudenza precedente in materia; (ii) erronea interpretazione ed applicazione della sentenza Praktiker che denota una comprensione errata dei principi anti-monopolio che la sottendono e in particolare del motivo ispiratore dell’introduzione della registrabilità dei servizi di vendita al dettaglio; ed (iii) erronea constatazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione.