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Document 62011TN0599

    Causa T-599/11: Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

    GU C 32 del 4.2.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/29


    Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

    (Causa T-599/11)

    2012/C 32/61

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone e G. Orsoni)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EMI (IP) Ltd (Londra, Regno Unito)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 2439/2010-1; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENI», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6-7, 9, 11, 14, 16-19, 22, 25 e 35-45 — domanda di marchio comunitario n. 6488076

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4197315 del marchio denominativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; registrazione comunitaria n. 6167357 del marchio figurativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 38, 41 e 42

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: la ricorrente contesta la citata decisione della prima commissione di ricorso per i seguenti tre motivi: (i) erronea e non motivata constatazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi, basata su un’interpretazione e su un’applicazione inesatte della giurisprudenza precedente in materia; (ii) erronea interpretazione ed applicazione della sentenza Praktiker che denota una comprensione errata dei principi anti-monopolio che la sottendono e in particolare del motivo ispiratore dell’introduzione della registrabilità dei servizi di vendita al dettaglio; ed (iii) erronea constatazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione.


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