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Document 62011CN0579

Causa C-579/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) il 22 novembre 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e altri

GU C 32 del 4.2.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) il 22 novembre 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e altri

(Causa C-579/11)

2012/C 32/26

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)

Convenuti: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Controinteressati: Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Ministério da Saúde, Instituto do Desporto de Portugal (IP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56, del regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 (1) nonché agli artt. 174, 175 e 176 del TFUE debbano essere interpretati nel senso che non sono ammesse eccezioni al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, cioè nel senso che le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione possono essere finanziate nell’ambito dei programmi operativi soltanto qualora siano realizzate nell’ambito delle NUTS II (Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica) contemplate da ciascuno di questi programmi.

2)

In particolare, se le summenzionate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che non è consentito alle autorità nazionali stabilire norme in virtù delle quali, in deroga al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, possono essere considerati sovvenzionabili investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS II dei programmi operativi specificamente indirizzati all’obiettivo «convergenza», [che] si considereranno sovvenzionabili nell’ambito dei detti programmi operativi.

3)

Se, al contrario, il diritto comunitario e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 5-8, 22, 32, 34, 35 e 56 del regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083, e agli artt. 174, 175 e 176 del TFUE, debbano essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di deroghe al principio dell’ammissibilità delle spese su base territoriale, consentendo alle autorità nazionali di adottare disposizioni che permettono di considerare le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei programmi operativi anche qualora non vengano effettuate nelle regioni NUTS II contemplate da ciascuno dei detti programmi, specialmente quando si tratta di spese/operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia di spese che si giustificano in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento.

4)

Più in particolare, se le citate disposizioni di diritto dell’Unione non impediscano alle autorità nazionali di stabilire norme che permettono di considerare sovvenzionabili, nell’ambito dei programmi operativi rivolti all’obiettivo «convergenza», investimenti che, per la loro ubicazione geografica o per l’ubicazione geografica dell’ente beneficiario, non si situano all’interno delle regioni NUTS II dell’obiettivo «convergenza», specialmente ove si tratti di investimenti/operazioni con un rilevante effetto di ricaduta («spill over effect»), ossia che si giustifichino in virtù della natura delle operazioni e dell’effetto moltiplicatore prodotto in regioni diverse da quelle in cui viene realizzato l’investimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).


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