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Document 52011IE1157

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema I diritti di proprietà intellettuale nel campo della musica (parere d'iniziativa)

GU C 318 del 29.10.2011, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/32


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «I diritti di proprietà intellettuale nel campo della musica» (parere d'iniziativa)

2011/C 318/05

Relatore: GKOFAS

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

I diritti di proprietà intellettuale nel campo della musica.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 maggio 2011.

Alla sua 473a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 luglio 2011 (seduta del 14 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 119 voti favorevoli, 51 voti contrari e 42 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Le componenti del problema

1.1.1   La protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi degli interpreti nel campo della musica, diritti riguardanti prodotti immateriali che sono sempre più commercializzati e distribuiti sotto forma di archivi digitali, costituisce un tema che ha un impatto diretto sulla società civile.

1.1.2   Il presente parere affronta cinque punti principali. In primo luogo, la definizione e la distinzione, nel campo della musica, delle prerogative e degli obblighi degli aventi diritto e delle società di gestione collettiva (SGC), ma anche degli obblighi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi. Secondo, la remunerazione, e in particolare la remunerazione per l'utilizzo da parte di terzi (consumatori) sia dei diritti di proprietà intellettuale che dei diritti connessi. In terzo luogo, le modalità con cui viene stabilita la remunerazione, il significato del concetto di esecuzione pubblica e le condizioni in cui si può parlare di esecuzione pubblica. Quarto, le sanzioni da imputare agli utilizzatori in caso di sfruttamento illecito del diritto. Il quinto e ultimo punto affronta la struttura e il funzionamento, in alcuni Stati membri, degli organi di gestione collettiva (OGC) e delle SGC in rappresentanza degli aventi diritto.

1.1.3   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) prova inquietudine di fronte alla mancanza di armonizzazione del diritto dell'Unione europea con quelli nazionali e alle discrepanze esistenti tra le normative dei singoli Stati membri; vi è infatti il rischio di ostacolare il necessario equilibrio tra l'accesso dei cittadini ai contenuti culturali e del tempo libero, la libertà di circolazione di beni e servizi e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

1.1.4   Il punto di partenza per l'elaborazione di un regolamento che armonizzi le normative degli Stati membri su questo tema controverso dovrà essere la votazione e l'adozione di determinati «principi di base» elementari a livello dell'Unione europea, conformemente alle convenzioni internazionali esistenti, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, senza porre in causa i diritti degli utilizzatori e tenendo conto delle proposte del CESE.

1.1.5   Il CESE propone l'armonizzazione delle normative degli Stati membri riguardo agli aspetti che suscitano problemi di convivenza sociale per i cittadini e che su di essa esercitano un impatto diretto, in modo da non mettere a repentaglio i diritti acquisiti dei cittadini e sanciti dalla costituzione a causa di interpretazioni della legge vuoi troppo letterali, vuoi erronee e parziali a danno degli utilizzatori/consumatori. Spetta alla Commissione affrontare i punti controversi costituiti dalle interpretazioni giuridiche dei termini utilizzati dal legislatore e il CESE ritiene suo compito porli sul tavolo negoziale per ottenere un risultato legittimo. La tutela degli autori e degli interpreti non dovrà essere d'ostacolo alla libera circolazione delle opere e, parallelamente, dovrà garantire, attraverso la modifica delle disposizioni in materia, che i consumatori abbiano libertà d'accesso e di utilizzo dei contenuti elettronici, per conservare gli stessi diritti on line e in modalità non on line, nel rispetto della proprietà intellettuale.

1.1.6   Il CESE propone di istituire un dispositivo normativo unico per a) il rilascio delle licenze di rappresentanza degli aventi diritto; b) la stipula di contratti di sfruttamento del diritto patrimoniale degli autori e c) l'applicazione, in caso di insorgenza di disaccordo o conflitto, della procedura di mediazione, che potrebbe aiutare, da un lato, gli utilizzatori dei contenuti e i consumatori e, dall'altro, gli autori dell'opera e altri titolari dei diritti, in quanto aventi diritto alla remunerazione, a comporre i conflitti derivanti dall'utilizzo di detta «opera». Ciò richiede l'istituzione, a livello nazionale, di un organismo unico di mediazione e risoluzione dei conflitti tra gli aventi diritto e gli utilizzatori dei contenuti.

1.1.7   Il CESE ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto con la creazione di un organo nazionale unico indipendente che, oltre ad avere le competenze di cui sopra, assuma anche la responsabilità di garantire la trasparenza per quanto riguarda la corresponsione integrale agli aventi diritto delle remunerazioni riscosse tramite gli OGC, nei casi in cui ciò non accada, con relative clausole di sicurezza fissate dalla normativa europea, lasciando agli Stati membri solo la facoltà di regolamentare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo. Detto organo potrà vigilare a) sull'applicazione rigorosa delle normative europee e nazionali vigenti per conseguire l'obiettivo di cui sopra, b) sull'introduzione di una procedura di riscossione e corresponsione perfettamente trasparente delle remunerazioni derivanti dallo sfruttamento dei diritti patrimoniali degli autori e c) sulla repressione dell'evasione fiscale nel pagamento al fisco dei diritti derivanti dallo sfruttamento di un'opera.

1.1.8   Per mantenere la fiducia dei titolari dei diritti e degli utilizzatori e agevolare la concessione di licenze transfrontaliere, il CESE ritiene necessario migliorare e adattare al progresso tecnico la governance e la trasparenza della gestione collettiva dei diritti. Soluzioni per la concessione di licenze transfrontaliere e paneuropee più semplici, uniformi e neutre rispetto alla tecnologia stimoleranno la creatività e aiuteranno gli autori, i produttori e i distributori di contenuti, a vantaggio dei consumatori europei.

1.2   L'efficacia della gestione dei diritti digitali

1.2.1   Il CESE si schiera altresì a favore della promozione e del miglioramento dell'offerta legale, come nel caso di Deezer, il primo sito Internet di musica su richiesta gratuito e legale, o di Spotify, un servizio di diffusione legale di musica tramite Internet che si autofinanzia con la pubblicità, ed è convinto che questo tipo di canale debba continuare a svilupparsi a fianco dell'opera legislativa.

1.2.2   Tra le azioni da intraprendere dovrebbero essere previste anche campagne di educazione e sensibilizzazione, in particolare dei giovani.

1.2.3   Il CESE incita la Commissione ad approfondire i principi della sua raccomandazione del 18 maggio 2005, relativa alla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti di autore e dei diritti connessi nell'ambito dei servizi legali di musica on line.

1.2.4   Il Comitato sollecita la Commissione ad approvare quanto prima possibile la proposta di direttiva quadro sulla gestione collettiva dei diritti prevista nell'Agenda digitale.

2.   Introduzione

2.1   Gli autori e gli interpreti traggono il loro reddito dai proventi dell'utilizzo delle loro creazioni artistiche in tutto il mondo. La riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo delle opere in qualunque parte del pianeta per conto degli autori viene effettuata da SGC che operano in tutti i campi artistici.

2.2   Le dimensioni e la forza di tali SGC variano da uno Stato membro all'altro: alcune hanno portata limitata, mentre altre sono talmente potenti da poter arrivare, in certi casi, a detenere dei monopoli di fatto per lo sfruttamento dei diritti. Anche i servizi da queste offerte agli artisti variano in funzione di tali parametri.

2.3   È legittimo chiedersi, come già ha fatto la Commissione europea, se la complessità del sistema attuale assicuri la necessaria efficacia e se essa tuteli gli interessi tanto degli aventi diritto, come degli utilizzatori dei contenuti e dei cittadini come consumatori finali.

2.4   Non sarebbe forse opportuno andare oltre la «semplice» armonizzazione tecnica del diritto d'autore e dei diritti connessi? Come è possibile migliorare la gestione nazionale del diritto d'autore e rimediare agli inconvenienti derivanti dall'attuale frazionamento del prelievo per copie private, per non citare che un solo esempio? Come conciliare gli sforzi per il miglioramento normativo con l'efficacia della gestione transfrontaliera dei diritti collettivi? È necessario adottare una normativa riguardante questi aspetti.

2.5   La complessità della situazione e la sensibilità dell'argomento per la società civile spingono il CESE ad affrontare il tema e ad esaminare le potenziali piste di riflessione.

2.6   In effetti l'ignoranza - se non l'indifferenza o financo l'ostilità - del pubblico alla nozione di diritti di proprietà intellettuale rendono necessaria una reazione da parte della società civile.

2.7   Il regime vigente di protezione dei diritti patrimoniali (non morali) degli autori e, in generale, dei diritti connessi degli interpreti e produttori nel campo della musica è disciplinato da una serie di direttive, tra cui la 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, la 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e la 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, il cui scopo iniziale era quello di agevolare la libera circolazione delle merci e delle idee in nome di una sana concorrenza, ma anche di raggiungere un equilibrio e lottare contro la pirateria. Tutta l'armonizzazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi si basa su un elevato livello di protezione, dato che si tratta di diritti fondamentali per la creazione intellettuale. Tale protezione contribuisce a preservare e sviluppare la creatività nell'interesse degli autori, degli interpreti, dei produttori, dei consumatori, degli utilizzatori dei contenuti, nell'interesse della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Per tale motivo la proprietà intellettuale è stata riconosciuta come parte integrante del diritto di proprietà e protetta dalla Carta europea dei diritti fondamentali, in quanto lo sforzo creativo e artistico degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori esige redditi sufficienti che costituiscano la base per nuovi lavori creativi o artistici e soltanto una tutela giuridica adeguata dei titolari dei diritti permette di garantire efficacemente tali redditi.

2.8   In determinati paesi vigono leggi restrittive che impediscono qualunque forma di riproduzione e scambio di archivi protetti da diritti di proprietà intellettuale, a prescindere dal fatto che gli scambi abbiano una portata limitata e siano effettuati per uso personale o, al contrario, a scopo commerciale (1).

2.9   I consumatori europei, le cui associazioni hanno denunciato la loro esclusione dalle negoziazioni di tali questioni come una pratica non trasparente e antidemocratica, hanno ammonito che non si può, con il pretesto di combattere la pirateria, instaurare un controllo di polizia di tutti gli scambi e le comunicazioni in Internet, attentando al diritto alla riservatezza e all'intimità della corrispondenza e della circolazione dell'informazione. Il CESE desidera essere informato in merito alle discussioni in corso e alle attuali proposte, per poi esprimere la propria posizione al riguardo.

3.   Osservazioni particolari

3.1   Proprietà intellettuale: precisazioni e distinzioni

3.1.1   Di fondamentale importanza è distinguere e comprendere il concetto di diritto d'autore e di diritto connesso. Entrambi i diritti fanno parte di un insieme che si può caratterizzare e definire come «proprietà intellettuale». Il concetto di proprietà intellettuale è stato fissato a livello internazionale nella Convenzione del 14 luglio 1967 istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; esso è stato poi fatto proprio dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2006/115/CE ed è quindi un concetto consolidato nell'acquis dell'UE.

3.1.2   Il CESE ritiene che, per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti debbano ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

3.1.3   Il CESE invoca l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi. Ai fini di questa armonizzazione si dovrà tener conto delle diverse relazioni sull'applicazione delle direttive e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

3.1.4   Il CESE esprime la sua soddisfazione per l'approvazione avvenuta di recente della direttiva su alcuni usi autorizzati di opere orfane (COM(2011) 289 definitivo), sul cui contenuto si pronuncerà in un futuro parere.

3.2   Remunerazione

3.2.1   La corresponsione delle remunerazioni ai titolari del diritto intellettuale nel campo della musica (per la parte patrimoniale) costituisce forse tra gli aspetti che più causano problemi alla maggioranza degli Stati membri nelle transazioni tra gli OGC e gli utilizzatori, problemi che nella maggioranza dei casi sono stati risolti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

3.2.2   Il CESE avverte la necessità di proporre l'applicazione del principio della parità di fronte alla legge, ma anche del principio di proporzionalità per garantire tanto la proprietà intellettuale degli autori e degli altri titolari quanto i diritti degli utilizzatori dei contenuti e dei consumatori finali. Allo stato attuale il diritto di proprietà intellettuale in Europa è tutelato dai «Trattati Internet» dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ratificati dall'UE e dagli Stati membri nel dicembre 2009, che unificano, almeno in linea di principio, la normativa applicabile, anche se le dichiarazioni rese da diversi paesi in occasione della ratifica mettevano in dubbio l'utilità di un approccio unificato a livello dell'UE. I Trattati Internet richiedono la repressione della riproduzione e delle contraffazioni a scopo commerciale, analogamente a quanto stipulato dalla direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

3.3   Definizione di remunerazione e di esecuzione pubblica

3.3.1   I seguenti aspetti richiedono particolare attenzione: stabilire quando è dovuta una remunerazione per l'utilizzo di un brano musicale, quando si può parlare di esecuzione pubblica e quando si tratta di sfruttamento contrapposto ad utilizzo.

3.3.2   Il CESE ritiene che occorra una chiara distinzione tra sfruttamento commerciale ed utilizzo privato per quanto riguarda sia lo scopo dell'utilizzo sia le sanzioni inflitte. In pratica le tariffe degli organismi di gestione collettiva, concordate con le associazioni rappresentative dei diversi settori di utilizzatori, prevedono già i diversi usi che gli esercizi pubblici fanno della musica: quelli in cui la musica svolge un ruolo essenziale, come le discoteche, non pagano lo stesso ammontare di quelli in cui la musica ha un ruolo accessorio o incidentale, come i negozi di parrucchiere o i grandi magazzini.

3.3.3   A giudizio del CESE la remunerazione del cosiddetto «sfruttamento secondario», previsto nella Convenzione di Berna, è pienamente giustificata dal momento che i titolari degli esercizi diffusori, delle trasmissioni radiotelevisive, sono utilizzatori secondari delle opere comprese nelle trasmissioni primarie a partire dalle quali tali opere e prestazioni sono «comunicate pubblicamente» nei locali summenzionati.

3.3.4   Occorre riformare l'attuale sistema di remunerazione dei diritti di proprietà intellettuale in quanto compenso per la riproduzione ad uso privato al fine di rafforzare la trasparenza nel calcolo della «remunerazione equa», la riscossione e la corresponsione dei diritti. Le remunerazioni devono rispecchiare e basarsi sul pregiudizio finanziario arrecato agli aventi diritto dalle copie per uso privato.

3.3.5   Per facilitare la concessione di licenze transfrontaliere, si dovrà salvaguardare la libertà contrattuale dei titolari di diritti. Questi non sarebbero obbligati a concedere licenze per tutto il territorio europeo e a fissare per contratto il livello dei canoni delle licenze.

3.3.6   Il CESE è favorevole alla promozione di modelli commerciali più innovativi, attraverso i quali si possa accedere ai contenuti con differenti modalità (free, premium, freemium) in funzione della sostenibilità delle offerte e delle aspettative e dell'atteggiamento degli utenti finali, con il raggiungimento di un giusto equilibrio tra la remunerazione dei titolari dei diritti e l'accesso dei consumatori e del pubblico in generale ai contenuti.

3.4   Sanzioni e pene

3.4.1   Il CESE ritiene che la protezione della proprietà intellettuale sia di importanza davvero fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell'Unione, soprattutto alla luce delle nuove forme di economia e tecnologia, per garantire lo sforzo creativo e artistico degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori. A tal fine si è istituito un regime di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionali, conformemente ai requisiti posti dalla Corte di giustizia.

3.4.2   Il CESE ritiene che l'utilizzazione di un certo numero di opere intellettuali, autorizzata soltanto a titolo di deroga ai diritti esclusivi dei titolari, con limitazioni per gli utilizzatori, dovrebbe essere impostata come un diritto positivo e generale dei cittadini; inoltre, tali limitazioni non sono né del tutto chiare, né stabilite con precisione dalla legge, e i consumatori si scontrano con la legislazione in vigore quando si tratta di sapere quali sono le pratiche autorizzate.

La tutela giuridico-penale della proprietà intellettuale costituisce una garanzia essenziale nella difesa e nel consolidamento dell'ordine sociale, culturale, economico e politico dei paesi avanzati.

Il CESE è contrario all'uso della via penale nei confronti degli utenti che non abbiano fini di lucro.

3.4.3   L'Istituto di diritto dell'informazione dell'università di Amsterdam ha elaborato uno studio per conto della direzione generale Mercato interno della Commissione europea sull'attuazione e gli effetti negli Stati membri della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2). Da un esame dei capitoli che compongono la seconda parte dello studio, dedicata all'applicazione della direttiva negli altri Stati membri dell'UE, risulta che la pena detentiva viene comminata solo in 6 dei 26 Stati membri esaminati.

3.4.4   Il CESE chiede di integrare l'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE con l'aggiunta di un paragrafo 4, nel quale dovrà figurare quanto segue: nel quadro della protezione giuridica contro l'eventuale violazione dei diritti e degli obblighi contenuti nella direttiva in oggetto si depenalizza l'utilizzo da parte degli utilizzatori/consumatori di contenuti per i quali coloro che ne realizzano la diffusione pubblica non abbiano rispettato in origine i diritti di proprietà intellettuale. Nel caso della diffusione pubblica, tale utilizzo verrà giudicato soltanto in termini di responsabilità civile e soggetto alle sanzioni che ne derivano, vale a dire al versamento di un indennizzo pari alla remunerazione dovuta a titolo del diritto patrimoniale degli autori e dei titolari dei diritti connessi. Sanzioni penali contro le infrazioni ai diritti di proprietà intellettuale dovranno essere applicate esclusivamente in casi chiaramente definiti di violazione delle regole del commercio commesse dalla criminalità organizzata e di sfruttamento commerciale illecito dei diritti di proprietà intellettuale. Ad ogni modo. le misure andranno eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori.

3.5   Struttura e funzione degli OGC

3.5.1   Va sottolineato che le direttive esistenti qui messe in discussione sono caratterizzate da una totale «mancanza di protezione» degli utilizzatori/consumatori, che sono alla mercé di SGC operanti senza un vero e proprio controllo. Il CESE reclama che il quadro giuridico riconosca, protegga e garantisca i diritti dei cittadini e dei consumatori, così come un regime di parità di fronte alla legge per quanto riguarda la protezione degli utilizzatori e dei consumatori rispetto agli autori e ai titolari dei diritti connessi, conformemente alla normativa sulla proprietà intellettuale e, in particolare, alla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005.

3.5.2   Il CESE chiede di integrare l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE con l'aggiunta di un paragrafo 5, nel quale dovrà figurare quanto segue: le SGC alle quali sia stata rilasciata la licenza di riscuotere e rappresentare gli aventi diritto, dovranno, in quanto OGC, abbandonare il loro status di società commerciali per assumere quello di enti senza fini di lucro dotati di struttura associativa e costituiti dai titolari dei diritti intellettuali e diritti connessi.

3.5.3   Il CESE chiede di integrare l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE con l'aggiunta di un paragrafo 6, nel quale dovrà figurare quanto segue: un apposito organo indipendente a livello nazionale (organo nazionale unico di gestione) è incaricato della vigilanza delle SGC o degli OGC. Tale organo potrà essere quello che ha rilasciato loro la licenza di riscuotere i diritti degli artisti interpreti o esecutori. In altre parole, l'organo che rilascia le licenze è anche incaricato di esercitare un controllo di vigilanza.

3.5.4   Il CESE chiede di integrare l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE con l'aggiunta di un paragrafo 7, nel quale dovrà figurare quanto segue: gli autori, interpreti o esecutori titolari dei diritti hanno facoltà di «cedere» i diritti patrimoniali che derivano dalla proprietà intellettuale, nonché di «trasferire» il diritto di noleggio o di locazione a più di un OGC (o SGC) già esistente o di nuova istituzione. Tuttavia, nella misura in cui, così facendo, esisteranno più OGC (o SGC), vi è il pericolo a) che il «diritto» per l'artista titolare sia riscosso più di una volta da diversi organi o società di gestione, con l'ulteriore pericolo b) che l'utilizzatore finisca per avere rapporti e stipulare contratti con più di un OGC (o SGC) e, infine, c) che venga versato un duplice compenso per l«utilizzo» della medesima opera. Lo stesso organo che rilascia le licenze agli OGC (o SGC) sarà competente e responsabile in materia di ripartizione delle remunerazioni tra gli artisti e i titolari dei diritti connessi che gli organi o le società di gestione collettiva hanno riscosso dagli utilizzatori. Si propone di installare nei luoghi interessati la tecnologia informatica moderna, che consentirà di censire i vari elementi relativi ai fonogrammi (autore, interprete, durata, ecc.) al momento della loro esecuzione; di conseguenza l'utilizzatore effettuerà il pagamento per l'utilizzo dei diritti degli autori interessati di modo tale che l'importo corrispondente sia versato nella giusta proporzione ai singoli aventi diritto. L'organo di cui sopra avrà anche la responsabilità di impedire pagamenti multipli di quanto dovuto per l'utilizzo dell'opera nella sua interezza. Qualora uno Stato membro non disponga di un organo di rilascio delle licenze agli OGC (o SGC), esso dovrà inserire nella propria normativa disposizioni che ne prevedono l'istituzione.

3.5.5   Il CESE chiede di integrare l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE con l'aggiunta di un paragrafo 8, nel quale dovrà figurare quanto segue: gli OGC che rappresentano gli artisti interpreti o esecutori dovranno redigere un bilancio e una relazione finanziaria nominativa sulla gestione e ripartizione delle remunerazioni riscosse per conto degli aventi diritto e fornire qualunque altro elemento che serva a dimostrare che le «entrate» in questione sono state corrisposte agli aventi diritto, e che tali «entrate» sono state «dichiarate» e tassate dal fisco degli Stati membri. La contabilità degli organi di gestione dei diritti e la ripartizione effettiva dei diritti riscossi tra i diversi aventi diritto dovranno essere certificate da un revisore indipendente, la cui relazione dovrà essere resa pubblica, e dovranno inoltre essere sottoposte a un controllo periodico da parte di un'autorità competente, come una corte dei conti o un'autorità pubblica indipendente.

3.5.6   Il CESE chiede di integrare l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE con l'aggiunta di un paragrafo 9, nel quale dovrà figurare quanto segue: ogniqualvolta un OGC non versa agli aventi diritto l'importo delle remunerazioni che ha riscosso, né soddisfa le disposizioni contenute ai paragrafi 5 e 7 dell'articolo 5, l'organismo addetto al rilascio delle licenze procede inizialmente al ritiro della licenza e, come conseguenza, a seconda della gravità dell'infrazione, rinvia tale società ai tribunali nazionali.

Bruxelles, 14 luglio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Le pene previste sono le stesse, che si tratti di contraffazione a scopo commerciale o ad uso personale.

(2)  Studio pubblicato nel febbraio 2007.


ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti brani del parere della sezione sono stati modificati in favore degli emendamenti adottati dall'Assemblea, ma hanno ottenuto più di un quarto dei voti espressi (articolo 54, paragrafo 4, del Regolamento interno):

a)   Punto 1.1.8

La trasparenza nella gestione dei proventi riscossi dalle SGC in un ambiente transfrontaliero solleva degli interrogativi. In effetti, gli autori, i titolari dei diritti connessi, i soggetti passibili del pagamento di diritti e i consumatori continuano a non sapere né esattamente che cosa viene riscosso, né quale sia la destinazione dei proventi generati dal sistema di gestione collettiva dei diritti.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

113

Voti contrari

:

61

Astensioni

:

23

b)   Punto 3.1.1

Di fondamentale importanza è distinguere e comprendere il concetto di diritto d'autore e di diritto connesso degli interpreti. Entrambi i diritti fanno parte di un insieme che si può caratterizzare e definire come «proprietà intellettuale». Comunemente, la proprietà intellettuale si considera composta dal diritto d'autore, di cui sono titolari gli autori, i compositori e i parolieri di un'opera, e dai diritti connessi, di cui sono invece titolari gli artisti interpreti e gli esecutori di tale opera.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

116

Voti contrari

:

55

Astensioni

:

27

c)   Punto 3.1.3

Il CESE invoca l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi degli interpreti ed esecutori. Tale operazione è necessaria nel caso della comunicazione e dell'informazione, quando, ad esempio, l'opera «fonogramma» diventa «cosa pubblica». Per garantire la certezza del diritto e la protezione dei diritti di cui sopra occorre armonizzare le normative degli Stati membri per quanto riguarda, ad esempio, il concetto di «cosa pubblica» quale prodotto remunerativo che genera reddito per l'autore, e tutto ciò al fine del corretto funzionamento del mercato interno.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

108

Voti contrari

:

57

Astensioni

:

31

d)   Punto 3.2.1

La corresponsione delle remunerazioni ai titolari del diritto intellettuale nel campo della musica (per la parte patrimoniale) costituisce forse tra gli aspetti che più causano problemi alla maggioranza degli Stati membri nelle transazioni tra gli OGC e gli utilizzatori.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

88

Voti contrari

:

71

Astensioni

:

34

e)   Punto 3.3.2

Il CESE ritiene che occorra una chiara distinzione tra sfruttamento commerciale ed utilizzo privato per quanto riguarda sia lo scopo dell'utilizzo sia le sanzioni inflitte. Si considera pubblico qualunque utilizzo, esecuzione o presentazione dell'opera che la renda accessibile ad una cerchia di persone più ampia della stretta cerchia familiare e dell'ambiente sociale più immediato, indipendentemente dal fatto che le persone appartenenti a questa cerchia più ampia siano nello stesso luogo o in luoghi diversi in occasione di ciascuna presentazione destinata a un pubblico che non si trova nel luogo di presentazione; questa definizione dovrà coprire qualunque trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la trasmissione televisiva.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

103

Voti contrari

:

53

Astensioni

:

27

f)   Punto 3.3.3

A giudizio del CESE, occorre stabilire in modo chiaro ed esplicito che si ha utilizzo pubblico quando l'opera viene sfruttata dall'utilizzatore a scopo di lucro e nel quadro di un'attività imprenditoriale che richieda o giustifichi l'utilizzo concreto (di un'opera, del sonoro, di immagini oppure di sonoro e immagini).

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

100

Voti contrari

:

58

Astensioni

:

28

g)   Punto 3.3.6

Poiché una remunerazione equa dovrebbe contenere di per sé un elemento di proporzionalità, come spesso accade nella pratica, è opportuno fare una distinzione tra le attività economiche dove l'esecuzione o l'utilizzo dell'opera costituiscono l'attività principale e remunerativa per l'impresa (organizzatori di concerti o spettacoli, cinema, radio, televisione ecc.), e le altre attività economiche, in cui l'esecuzione dell'opera non persegue scopi commerciali (tassista che ascolta la radio mentre trasporta un cliente, ad esempio) o svolge un ruolo di secondo piano rispetto all'attività economica principale (musica di sottofondo in un ascensore di un grande magazzino, in un ristorante ecc.). Gli importi applicabili devono essere differenziati e spaziare dalla gratuità fino a un «diritto» completo proporzionale al contributo effettivo dell'opera all'attività economica. Tali distinzioni sono applicate chiaramente in una serie di paesi, come la Francia, dove si adotta una tariffa diversa per gli organizzatori di spettacoli e gli emittenti di opere da un lato, e caffè e ristoranti, in particolare, dall'altro.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

106

Voti contrari

:

62

Astensioni

:

27

h)   Punto 3.3.7

Il CESE chiede che, all'articolo 11, dopo il paragrafo 7, che recita «In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di una remunerazione equa», sia inserito un paragrafo 8 contenente disposizioni legislative in base alle quali fissare la remunerazione equa. Il nuovo paragrafo dovrà indicare quanto segue: si istituisce una commissione per la risoluzione dei conflitti tra gli aventi diritto e gli utilizzatori alla quale dovranno rivolgersi obbligatoriamente le due parti e le cui trattative dovranno condurre a un accordo tra, da un lato, autori e interpreti aventi diritto e, dall'altro, utilizzatori/consumatori che stabilisca l'ammontare della remunerazione equa, per l'insieme del diritto in questione. Il ricorso alla commissione per la risoluzione dei conflitti presuppone che la SGC abbia preventivamente concluso un contratto scritto in cui gli autori e interpreti aventi diritto danno il proprio accordo ad essere rappresentati da tale società per alcune opere specifiche. In mancanza di tale contratto, che sarà corroborato da un documento - scritto e datato - per ciascuna opera o fonogramma, con ogni singolo beneficiario, le società non saranno autorizzate a riscuotere alcunché a nome di tale beneficiario. Non è ammissibile presumere che il mandato sia stato conferito alla società per il semplice fatto che questa effettua la riscossione. La commissione sarà composta da un membro per gli utilizzatori, un membro per gli aventi diritto, nonché due rappresentanti delle parti sociali, uno per i lavoratori e l'altro per i datori di lavoro, oppure, in rappresentanza delle parti sociali a livello europeo, da un membro del CESE.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

116

Voti contrari

:

57

Astensioni

:

23

i)   Punto 3.4.1

Il CESE ritiene che la protezione della proprietà intellettuale sia di importanza davvero fondamentale per lo sviluppo economico e culturale dell'Unione, soprattutto alla luce delle nuove forme di economia e tecnologia, ma è chiaro che essa può produrre risultati opposti a quelli attesi, ostacolando in modo sostanziale gli scambi commerciali quando la protezione dei diritti in questione assume dimensioni sproporzionate per gli utilizzatori/consumatori.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

104

Voti contrari

:

61

Astensioni

:

36

j)   Punto 3.4.2

Il CESE nota con preoccupazione che la direttiva in esame non rimuove, ma al contrario introduce nuovi ostacoli agli scambi e alle innovazioni in questo campo. Per fornire alcuni esempi, la scarsa chiarezza del concetto di equa remunerazione non facilita le PMI, ma anzi ne complica l'operato in un periodo di estensione della protezione dei diritti senza le necessarie salvaguardie, oppure quando gli OGC non adottano un comportamento razionale e trasparente, quando gli utilizzatori commerciali non sono pienamente a conoscenza della situazione o quando la perdita che deriva - per gli aventi diritto - dall'utilizzo è insignificante, mentre le sanzioni corrispondenti sono esageratamente severe.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

104

Voti contrari

:

61

Astensioni

:

36

k)   Punto 3.4.3

Il CESE insiste sulla sostituzione del paragrafo relativo alla facoltà degli Stati membri di stabilire le sanzioni da comminare, in quanto in numerosi paesi si applicano sanzioni di natura anche penale che spesso non hanno, come invece dovrebbero, carattere proporzionale.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

104

Voti contrari

:

61

Astensioni

:

36

l)   Punto 3.4.4

Il CESE esprime particolare preoccupazione per il fatto che la normativa comunitaria mira a proteggere i diritti intellettuali e i diritti connessi degli autori, degli artisti, ecc., senza tuttavia tenere conto a sufficienza dei corrispondenti diritti degli utilizzatori e dei consumatori finali. In particolare, mentre si sostiene che le attività creative, artistiche ed imprenditoriali rappresentano in larga misura attività svolte da liberi professionisti e in quanto tali devono essere agevolate e protette, non viene adottato lo stesso approccio nei confronti degli utilizzatori. L'utilizzazione di un certo numero di opere intellettuali è autorizzata soltanto a titolo di deroga ai diritti esclusivi dei titolari, con limitazioni per gli utilizzatori; tuttavia, tali limitazioni non sono né del tutto chiare, né stabilite con precisione dalla legge, e i consumatori si scontrano con la legislazione in vigore quando si tratta di sapere quali sono le pratiche autorizzate.

Esito della votazione sull'emendamento:

Voti favorevoli

:

104

Voti contrari

:

61

Astensioni

:

36


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