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Dokument 52008AP0558
Single application procedure for residence and work#European Parliament legislative resolution of 20 November 2008 on the proposal for a Council directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))
GU C 16E del 22.1.2010, str. 240–251
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CE 16/240 |
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro *
P6_TA(2008)0558
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))
(2010/C 16 E/42)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638), |
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visto l'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE, |
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visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0470/2007), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0431/2008); |
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 10 |
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Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 13 |
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Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) |
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Emendamento 53 Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 |
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Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 — lettera a |
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Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 — lettera b |
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo) |
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La presente direttiva non modifica la competenza degli Stati membri in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro. |
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 — lettera d |
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Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 — lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b |
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Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 3 — paragrafo 2 — alinea |
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Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d |
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f) |
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo) |
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo) |
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Qualora il permesso del richiedente scada prima che sia emessa una decisione sul rinnovo dello stesso, lo Stato membro competente per l'esame della domanda autorizza il soggetto interessato ed eventualmente la sua famiglia a risiedere legalmente nel suo territorio fino a quando non sia emessa una decisione in merito al rinnovo del permesso unico. |
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 5 — paragrafo 4 |
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 8 — paragrafo 1 |
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 8 — paragrafo 2 |
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 9 |
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Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda. |
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare tramite i loro consolati, informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. In particolare , gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda, nonché dell'importo globale dei diritti percepiti ai fini dell'espletamento della loro domanda . |
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 10 |
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Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato . |
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e ragionevole e non può superare i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale. Nella legislazione nazionale è fissato un importo globale massimo, comprendente, se del caso, le spese di subappalto legate al ricorso ad imprese esterne per la raccolta dei documenti necessari all'istruzione del fascicolo in vista dell'ottenimento del permesso . |
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 11 — alinea |
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Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a: |
Durante il periodo di validità stabilito da ciascuno Stato membro , il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a: |
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 11 — lettera c |
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis |
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Notifica e informazioni |
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La notifica e le informazioni di cui agli articoli 5, 8 e 9 sono comunicate in modo tale che il richiedente ne possa capire il contenuto e le implicazioni. |
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a |
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b |
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera c |
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d |
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera f |
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera g |
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova) |
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 2 — alinea |
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c |
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera d |
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soppressa |
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera e |
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soppressa |
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Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 14 |
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Articolo 14 Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. |
soppresso |
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(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.