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Document 62009CN0219
Case C-219/09: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano (Italy) lodged on 16 June 2009 — Vitra Patente AG v High Tech Srl
Causa C-219/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl
Causa C-219/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl
GU C 205 del 29.8.2009, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl
(Causa C-219/09)
2009/C 205/40
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vitra Patente AG
Convenuta: High Tech Srl
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che — in sede di applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro adeguatrice dell'ordinamento interno alla menzionata direttiva — la facoltà concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che -pur possedendo i requisiti per la tutela del diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta; |
2) |
in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/7I/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice; |
3) |
in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l' esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita per un periodo sostanziale (pari a dieci anni); |
(1) GU L 289, p. 28