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Document 62009TN0263
Case T-263/09: Action brought on 7 July 2009 — Mannatech v OHIM (BOUNCEBACK)
Causa T-263/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)
Causa T-263/09: Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)
GU C 205 del 29.8.2009, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/46 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)
(Causa T-263/09)
2009/C 205/84
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mannatech, Inc. (Coppell, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2009, procedimento R 100/2009-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOUNCEBACK» per prodotti della classe 5.
Decisione dell'esaminatore: rifiuto del marchio richiesto dalla ricorrente.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato i criteri giuridici previsti nelle suddette disposizioni.