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Dokuments 52009XX0331(02)

    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 5 dicembre 2008 , riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Relatore: Svezia

    GU C 75 del 31.3.2009., 16./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 75/16


    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 5 dicembre 2008, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina

    Relatore: Svezia

    (2009/C 75/04)

    1.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

    2.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata ha dimensioni comunitarie ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

    3.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei pertinenti mercati del prodotto sono le seguenti:

    a)

    approvvigionamento di latte crudo, distinto in approvvigionamento di latte crudo convenzionale e in approvvigionamento di latte crudo organico;

    b)

    prodotti lattiero-caseari di base, freschi, distinti in latte fresco, latticello e yogurt non aromatizzato;

    c)

    prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

    d)

    prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

    e)

    formaggio di tipo olandese rispettivamente per grossisti specializzati e per tipi moderni di vendita al dettaglio;

    f)

    burro sfuso, distinto in burro di base, burro disidratato frazionato, burro disidratato non frazionato e in burro in panetti, distinto per le vendite a svariati canali di distribuzione («Out of Home»: «OOH») e ai segmenti al dettaglio;

    g)

    yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH;

    h)

    bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca, distinte per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

    i)

    bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate, distinte in bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate al cioccolato, e in bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate alla frutta;

    j)

    crema pasticciera e porridge freschi, distinti per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

    k)

    panna liquida, distinta per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

    l)

    panna spray, distinta in panna spray di latte e non di latte e per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

    m)

    latte da aggiungere al caffè, distinto per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio, e panna da aggiungere al caffè, distinta per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

    n)

    emulsioni essiccate spray, distinte nei tipi per creme, schiume e guarnizioni;

    o)

    lattosio alimentare;

    p)

    lattosio per usi sanitari, distinto in lattosio farmaceutico e lattosio in polvere essiccata per inalazioni («lattosio PEI»).

    4.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei pertinenti mercati geografici sono le seguenti:

    a)

    nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di approvvigionamento di latte crudo;

    b)

    nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari di base, freschi;

    c)

    più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per i prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

    d)

    nazionale (Paesi Bassi) per i prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

    e)

    nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di formaggio di tipo olandese (tranne il formaggio senza crosta);

    f)

    esteso a tutto il SEE per tutti i mercati di burro sfuso e più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di burro in panetti;

    g)

    nazionale (Paesi Bassi) per yogurt e quark a valore aggiunto venduti al segmento OOH;

    h)

    nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca;

    i)

    nazionale (Paesi Bassi e Belgio) o anche più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate;

    j)

    nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi;

    k)

    più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di panna liquida;

    l)

    più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di panna spray;

    m)

    più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di latte da aggiungere al caffè e di panna da aggiungere al caffè;

    n)

    esteso a tutto il SEE per tutti i mercati di emulsioni essiccate spray;

    o)

    esteso a tutto il SEE o mondiale per il lattosio alimentare;

    p)

    esteso a tutto il SEE o mondiale per tutti i mercati di lattosio per usi sanitari.

    5.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta comporterà probabilmente un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole sui seguenti mercati:

    a)

    approvvigionamento di latte crudo convenzionale nei Paesi Bassi;

    b)

    tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari di base, freschi, nei Paesi Bassi;

    c)

    tutti i mercati di formaggio di tipo olandese nei Paesi Bassi;

    d)

    yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH nei Paesi Bassi;

    e)

    tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca, nei Paesi Bassi;

    f)

    tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, nei Paesi Bassi e in Belgio o anche in una zona più estesa, comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi;

    g)

    tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi nei Paesi Bassi.

    6.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta non dovrebbe comportare un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole sui seguenti mercati:

    a)

    approvvigionamento di latte crudo organico nei Paesi Bassi;

    b)

    prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

    c)

    prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

    d)

    formaggio senza crosta;

    e)

    tutti i mercati di burro sfuso e di burro in panetti;

    f)

    tutti i mercati di panna liquida;

    g)

    tutti i mercati di panna spray;

    h)

    tutti i mercati di latte da aggiungere al caffè e di panna da aggiungere al caffè;

    i)

    tutti i mercati di emulsioni essiccate spray;

    j)

    tutti i mercati di lattosio alimentare;

    k)

    tutti i mercati di lattosio per usi sanitari (incluso il lattosio PEI).

    7.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni assunti sono sufficienti per sopprimere i gravi ostacoli alla concorrenza nei seguenti mercati:

    a)

    approvvigionamento di latte crudo convenzionale nei Paesi Bassi;

    b)

    tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari freschi nei Paesi Bassi;

    c)

    tutti i mercati di formaggio di tipo olandese nei Paesi Bassi;

    d)

    yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH nei Paesi Bassi;

    e)

    tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca nei Paesi Bassi;

    f)

    tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, nei Paesi Bassi e in Belgio o anche in una zona più estesa, comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi;

    g)

    tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi nei Paesi Bassi;

    8.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti, e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, la concentrazione proposta non costituisce un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole.

    9.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

    10.

    Il comitato consultivo raccomanda che il presente parere sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    Augša