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Document 62008TN0248
Case T-248/08 P: Appeal brought on 23 June 2008 by Frantisek Doktor against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 16 April 2008 in Case F-73/07, Doktor v Council
Causa T-248/08 P: Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008 , causa F-73/07, Doktor/Consiglio
Causa T-248/08 P: Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008 , causa F-73/07, Doktor/Consiglio
GU C 223 del 30.8.2008, p. 52–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/52 |
Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008, causa F-73/07, Doktor/Consiglio
(Causa T-248/08 P)
(2008/C 223/91)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Frantisek Doktor (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica dell'UE il 16 aprile 2008 nella causa F-73/07; |
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accogliere le domande di annullamento e di risarcimento del danno presentate dal ricorrente in primo grado; |
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condannare il convenuto in primo grado a tutte le spese inerenti al ricorso di annullamento e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 16 aprile 2008 emessa nella causa Doktor/Consiglio, F-73/07, che respinge il ricorso con il quale chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione del Consiglio recante licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova e, dall'altro, il risarcimento del danno professionale, economico e morale assertivamente subito.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente sostiene che il TFP ha: i) snaturato taluni elementi di prova, basando, in particolare, molteplici sue constatazioni su una valutazione materiale inesatta dei documenti verbali agli atti, ii) violato il diritto di difesa del ricorrente per non aver preso in considerazione o risposto a più elementi o argomenti dinanzi ad esso esposti, e iii) è incorso in due errori di diritto circa l'interpretazione del diritto comunitario da esso data circa il diritto del ricorrente di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali e la possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione di un atto recante pregiudizio nella fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici comunitari.