Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0248

Causa T-248/08 P: Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008 , causa F-73/07, Doktor/Consiglio

GU C 223 del 30.8.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/52


Impugnazione proposta il 23 giugno 2008 da Frantisek Doktor avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2008, causa F-73/07, Doktor/Consiglio

(Causa T-248/08 P)

(2008/C 223/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frantisek Doktor (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica dell'UE il 16 aprile 2008 nella causa F-73/07;

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento del danno presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare il convenuto in primo grado a tutte le spese inerenti al ricorso di annullamento e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 16 aprile 2008 emessa nella causa Doktor/Consiglio, F-73/07, che respinge il ricorso con il quale chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione del Consiglio recante licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova e, dall'altro, il risarcimento del danno professionale, economico e morale assertivamente subito.

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente sostiene che il TFP ha: i) snaturato taluni elementi di prova, basando, in particolare, molteplici sue constatazioni su una valutazione materiale inesatta dei documenti verbali agli atti, ii) violato il diritto di difesa del ricorrente per non aver preso in considerazione o risposto a più elementi o argomenti dinanzi ad esso esposti, e iii) è incorso in due errori di diritto circa l'interpretazione del diritto comunitario da esso data circa il diritto del ricorrente di svolgere il suo periodo di prova in condizioni normali e la possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione di un atto recante pregiudizio nella fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici comunitari.


Top