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Document 62008TN0222
Case T-222/08: Action brought on 9 June 2008 — Sanatur v OHIM — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
Causa T-222/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
Causa T-222/08: Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
GU C 223 del 30.8.2008, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/46 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
(Causa T-222/08)
(2008/C 223/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sanatur GmbH (Singen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wiume)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Treviri, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 marzo 2008 nel procedimento R 1257/2006-1; |
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modificare la decisione impugnata nel senso di respingere il ricorso; |
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condannare l'interveniente alle spese, incluse le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «life light» per prodotti della classe 32 (domanda n. 3 192 481)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco «LIGHT live» per prodotti della classe 32 (marchio n. 302 00 216)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi in conflitto non sussiste rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).