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Document 62008CN0268
Case C-268/08 P: Appeal brought on 24 June 2008 by Christos Michail against the judgment of the Court of First Instance (First Chamber) delivered on 16 April 2008 in Case T-486/04 Michail v Commission
Causa C-268/08 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008 , causa T-486/04, Michail/Commissione
Causa C-268/08 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008 , causa T-486/04, Michail/Commissione
GU C 223 del 30.8.2008, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/27 |
Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione
(Causa C-268/08 P)
(2008/C 223/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata; |
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per quanto occorra, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008, causa T-486/04; |
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statuire sulle spese secondo legge. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il suo primo motivo il sig. Michail sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell'interpretazione e applicazione del diritto comunitario ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione delle sentenze nella parte in cui esso avrebbe riconosciuto nella sentenza impugnata che la Commissione ha contribuito a ingenerare nel ricorrente la sensazione di essere vittima di una molestia psicologica ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto dei funzionari, ma avrebbe tuttavia respinto il suo ricorso in quanto infondato.
Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato i fatti sottoposti alla sua valutazione, in particolare esaminandoli singolarmente e non nel loro contesto globale, e di aver commesso vari errori nella qualificazione giuridica di tali fatti.
Con il suo terzo motivo, infine, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere, in quanto irricevibili per mancanza di precisione, i numerosi motivi dedotti a sostegno del suo ricorso e relativi in particolare a una violazione degli artt. 21 bis, 22 bis e 22 ter dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Frammentando il suo ricorso in varie parti, il Tribunale avrebbe infatti snaturato l'essenza dell'oggetto e della struttura di quest'ultimo.