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Document 62008CN0231

Causa C-231/08 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2008 da Massimo Giannini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 marzo 2008 , causa T-100/04, Massimo Giannini/Commissione

GU C 223 del 30.8.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/22


Impugnazione proposta il 29 maggio 2008 da Massimo Giannini avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 marzo 2008, causa T-100/04, Massimo Giannini/Commissione

(Causa C-231/08 P)

(2008/C 223/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Giannini (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Ronzi)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 marzo 2008, causa T-100/04;

di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto, accordare

l'annullamento della decisione della commissione di concorso COM/A/9/01 di non iscrivere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso, decisione comunicata al ricorrente con una lettera dell'11 giugno 2003, nonché, se necessario, l'annullamento della decisione che respinge la domanda di riesame presentata dal ricorrente, decisione comunicata al ricorrente con una lettera dell'8 luglio 2003, l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, decisione comunicata al ricorrente con una lettera del 2 dicembre 2003;

il risarcimento dei danni per il pregiudizio materiale, valutandosi quest'ultimo, da un alto, pari alla differenza tra l'indennità di disoccupazione percepita dopo la scadenza del contratto di agente temporaneo e la retribuzione di funzionario di carriera A 7/4 e, dall'altro, dopo il periodo di disoccupazione, pari alla retribuzione di un funzionario di grado A 7/5, e accordare il risarcimento del pregiudizio morale subito, valutandosi quest'ultimo pari a 1 euro;

condannare la Commissione a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce in sostanza tre motivi principali a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, il ricorrente accusa innanzitutto il Tribunale di avere violato il diritto a un equo processo e, più in particolare, il diritto a che la sua causa sia giudicata entro un termine ragionevole. Infatti, sarebbero trascorsi quattro anni tra la data di avviamento della causa dinanzi al Tribunale e la pronuncia della sentenza impugnata. Orbene, secondo il ricorrente, nessuna circostanza eccezionale giustificherebbe nel caso di specie una simile durata. Il fascicolo di tale causa non era né particolarmente voluminoso, né giuridicamente complesso e il procedimento presentava una rilevanza considerevole per il ricorrente.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene in seguito che, il Tribunale ha violato gli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari e ha violato sia la nozione di interesse del servizio sia il dovere di sollecitudine che grava sulle istituzioni comunitarie nei confronti dei loro agenti e funzionari. A tal proposito, secondo il ricorrente, il Tribunale confonderebbe l'ingresso nella funzione pubblica comunitaria attraverso un concorso generale diretto a costituire una riserva di assunzione, e la continuazione della carriera di persone già assunte mediante i meccanismi dei trasferimenti e delle promozioni previsti dallo Statuto.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce infine una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione delle sentenze e dei principi di non discriminazione e del rispetto dei diritti della difesa, nonché uno snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. Tale ultimo motivo è composto da tre parti.

Con la prima parte del terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato sia il principio di non discriminazione sia il suo obbligo di motivazione e le regole sull'acquisizione della prova, concludendo che la conoscenza da parte di alcuni candidati al concorso del documento sul quale si basava la prova scritta non comportava una violazione del principio di non discriminazione e non esigendo che la convenuta offrisse prove concrete in merito all'assenza di discriminazione legata a tale circostanza.

Con la seconda parte del medesimo motivo, il ricorrente afferma la violazione del principio di non discriminazione e lo snaturamento degli elementi di prova sottoposti alla valutazione del Tribunale in quanto quest'ultimo avrebbe ritenuto che la composizione della commissione era sufficientemente stabile per assicurare la comparazione e la valutazione obbiettiva dei candidati, mentre gli elementi del fascicolo dimostrerebbero, al contrario, l'assenza di stabilità sufficiente nella composizione di tale commissione e la mancata comunicazione al Tribunale da parte della convenuta di varie informazioni fattuali.

Infine, con la terza parte di tale motivo, il ricorrente deduce una nuova violazione del principio di non discriminazione e delle regole sull'acquisizione della prova, nonché una violazione dei diritti della difesa, legate alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in merito alla imparzialità dei membri della commissione.


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