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Document 62007CA0510

Causa C-510/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 68/414/CEE — Art. 1, n. 1 — Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi — Violazione)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-510/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 68/414/CEE - Art. 1, n. 1 - Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi - Violazione)

(2008/C 223/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: C. Pochet, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Inosservanza dell'obbligo di mantenere scorte di prodotti petroliferi di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308, pag. 14), come modificata e successivamente codificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/67/CE (GU L 217, pag. 8) — Natura e portata dell'obbligo di costituzione delle scorte — Discrepanza tra i dati trasmessi dallo Stato membro di cui trattasi e i dati forniti da Eurostat — Modalità di calcolo delle scorte di prodotti petroliferi e del livello del consumo interno di tali prodotti

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative appropriate per mantenere, sul territorio della Comunità europea, in maniera permanente, il livello di scorte di prodotti petroliferi richiesto per la seconda categoria dei prodotti elencati all'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/93/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della stessa direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


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