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Document 62007CA0510
Case C-510/07: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 17 July 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium (Failure of a Member State to fulfil its obligations — Directive 68/414/EEC — Article 1(1) — Obligation to maintain minimum stocks of petroleum products — Breach)
Causa C-510/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 68/414/CEE — Art. 1, n. 1 — Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi — Violazione)
Causa C-510/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 68/414/CEE — Art. 1, n. 1 — Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi — Violazione)
GU C 223 del 30.8.2008, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/17 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-510/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 68/414/CEE - Art. 1, n. 1 - Obbligo di mantenere in permanenza un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi - Violazione)
(2008/C 223/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e B. Schima, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: C. Pochet, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Inosservanza dell'obbligo di mantenere scorte di prodotti petroliferi di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308, pag. 14), come modificata e successivamente codificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/67/CE (GU L 217, pag. 8) — Natura e portata dell'obbligo di costituzione delle scorte — Discrepanza tra i dati trasmessi dallo Stato membro di cui trattasi e i dati forniti da Eurostat — Modalità di calcolo delle scorte di prodotti petroliferi e del livello del consumo interno di tali prodotti
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative appropriate per mantenere, sul territorio della Comunità europea, in maniera permanente, il livello di scorte di prodotti petroliferi richiesto per la seconda categoria dei prodotti elencati all'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/93/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della stessa direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |