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Document 62006CA0207

Causa C-207/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Regolamento (CE) n. 615/98 — Restituzioni all'esportazione — Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto — Direttiva 91/628/CEE — Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto — Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità — Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Causa C-207/06) (1)

(Regolamento (CE) n. 615/98 - Restituzioni all'esportazione - Benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto - Direttiva 91/628/CEE - Applicabilità delle norme di protezione degli animali durante il trasporto - Norme relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo nonché al trasporto marittimo dei bovini destinati ad una località situata al di fuori della Comunità - Alimentazione ed abbeveraggio durante il trasporto)

(2008/C 223/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen

Parti

Ricorrente: Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport

Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat (Austria) — Interpretazione dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) nonché del capitolo VII punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) e dell'art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub ii), secondo trattino, della medesima direttiva — Applicabilità delle norme poste a tutela degli animali, relative alla durata del viaggio e del riposo, al trasporto marittimo dei bovini destinati ad un luogo situato al di fuori delle Comunità europee, mediante un veicolo caricato sulla nave senza scarico degli animali — Mancata menzione, sul ruolino di marcia, degli orari in cui gli animali trasportati sono stati effettivamente alimentati ed abbeverati durante il viaggio

Dispositivo

1)

L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2)

Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48.

3)

Un ruolino di marcia contenente un'annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l'autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall'esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


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