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Document 52008AE0262

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione della Commissione — Relazione sulla politica di concorrenza 2006 COM(2007) 358 def.

GU C 162 del 25.6.2008, p. 35–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione della Commissione — Relazione sulla politica di concorrenza 2006

COM(2007) 358 def.

(2008/C 162/05)

La Commissione europea, in data 25 giugno 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Relazione della Commissione — Relazione sulla politica di concorrenza 2006

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 gennaio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore CHIRIACO.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 febbraio 2008, nel corso della 442a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli, 3 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Premessa

1.1

La relazione annuale del 2006 sulle politiche della concorrenza mette in evidenza le modifiche intervenute nell'organizzazione interna del settore, nei metodi di lavoro della Commissione, e documenta il modo in cui la Commissione assicura la coerenza della struttura della governance economica europea nel perseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona.

2.   Strumenti

2.1   Antitrust  (1)articoli 81 e 82 del Trattato CE  (2)

2.1.1

L'ammenda è per la Commissione elemento centrale per dissuadere le imprese dal violare le regole della concorrenza.

È stata adottata una nuova soglia per l'immunità e la riduzione delle ammende nel caso di cartelli tra le imprese. Calcolando le ammende sulla base delle nuove linee guida, l'ammontare sarà uguale a una percentuale delle vendite annue del prodotto (fino al 30 %) moltiplicato per il numero di anni durante i quali l'impresa ha partecipato all'infrazione (con possibilità di raggiungere il 100 % in caso di recidiva).

2.1.2

Per rendere più efficace il metodo di controllo è stato adottato il Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie contenute negli articoli 81 e 82 del Trattato CE. Il Libro ha mosso un forte dibattito in Europa e i singoli paesi europei hanno presentato oltre 150 osservazioni attraverso i governi, le autorità competenti in materia di concorrenza, le imprese, le organizzazioni dei consumatori, gli avvocati e le università.

Anche il CESE, nel suo parere sul Libro verde (3), dopo ampio dibattito, ha accolto in modo favorevole l'iniziativa della Commissione.

2.1.3

Con riferimento alle azioni sui cartelli, la Commissione, ha pubblicato sette decisioni finali, con 41 imprese condannate a pagare un importo totale di 1.846 milioni di euro (nel 2005 le imprese colpite erano state 33 per un importo totale di 683 milioni di euro).

2.2   Controllo delle concentrazioni  (4)

2.2.1

La Commissione ha predisposto, attraverso consultazione pubblica, un miglioramento degli orientamenti sulle questioni giurisdizionali  (5) che di norma possono essere sollevate durante il controllo delle concentrazioni, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni (6).

La nuova comunicazione, la cui adozione è prevista per il 2007, sostituirà le comunicazioni esistenti in materia.

2.2.2

L'applicazione delle regole ha portato il numero delle concentrazioni notificate alla Commissione nel 2006 a 356. In totale, la Commissione ha adottato 352 decisioni finali, di cui 207 sono state prese in base al procedimento semplificato.

2.3   Controllo degli aiuti di Stato

2.3.1

La Commissione ha semplificato l'approvazione degli aiuti regionali adottando un regolamento di esenzione per categoria  (7); degli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (RSI) adottando una nuova disciplina (8); degli aiuti diretti a promuovere gli investimenti nelle piccole e medie imprese facilitando l'accesso delle PMI ai capitali (9); degli aiuti in favore della protezione dell'ambiente.

Infine, la Commissione ha adottato un nuovo regolamento de minimis  (10), in base al quale non saranno considerati aiuti di Stato le misure, fino a 200.000 euro (11), concesse nell'arco di tre esercizi fiscali.

2.3.2

Sul piano dell'applicazione delle regole, la Commissione nel 2006 ha esaminato 921 casi di aiuti di Stato, con un aumento del 36 % rispetto al 2005, adottando 710 decisioni finali. In un numero significativo di casi (91 %) la Commissione ha autorizzato gli aiuti, senza procedere a indagini formali, ritenendoli compatibili con il regime di libera concorrenza.

2.3.3

In tale quadro la Commissione, mentre ha ritenuto utili all'interesse comune europeo gli aiuti alla formazione, ha valutato rigidamente gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, considerandoli legittimi soltanto a rigorose condizioni (12).

3.   Sviluppi settoriali

3.1   Energia

3.1.1

Il rapporto finale sull'energia, adottato dalla Commissione il 10 gennaio 2007 (13), presenta un'Europa dove i prezzi all'ingrosso di gas ed elettricità sono in continuo aumento, con una relativa limitazione di scelta per i consumatori a causa delle barriere all'ingresso dei prodotti energetici.

3.1.2

La Commissione ha avviato alcune inchieste antitrust sull'accaparramento di capacità di rete e di stoccaggio, sulle riserve di capacità di lungo periodo, sulla suddivisione dei mercati e sui contratti a lungo termine tra grossisti/dettaglianti e clienti finali.

3.1.3

Molte azioni e relative decisioni sono state intraprese dalla Commissione sulle concentrazioni nel settore energetico. I casi più importanti sono stati DONG/Elsam/Energi E2  (14) e Gaz de France/Suez  (15).

3.1.4

Il controllo degli aiuti di Stato ha evidenziato come l'accordo tra operatori di reti pubbliche e produttori, in Ungheria e in Polonia, escludeva parte del mercato all'ingrosso e, in Italia, come le tariffe agevolate per alcune compagnie industriali alteravano la concorrenza. Importante è anche la decisione relativa agli aiuti statali nel settore delle energie rinnovabili, che assicura che il finanziamento pubblico si debba limitare a coprire i casi straordinari senza favorire imprese o attività fuori norma.

3.2   Servizi finanziari

3.2.1

La Commissione ha avviato nel 2005 un'inchiesta sul settore bancario al dettaglio  (16) e, in particolare, sulla concorrenza transfrontaliera. Il rapporto finale è stato pubblicato il 31 gennaio 2007 e sono stati evidenziati: problemi nelle barriere all'entrata, la frammentazione del mercato, l'elevato grado di concentrazione tra emittenti e acquirenti di carte di pagamento.

3.2.2

La Commissione ha pubblicato il rapporto provvisorio dell'ampia inchiesta settoriale sull'assicurazione delle imprese il 14 gennaio 2007.

3.2.3

Inoltre, la Commissione ha autorizzato un numero rilevante di concentrazioni nel settore dei servizi finanziari, come nel caso di Talanx Aktiengesellschaft  (17).

3.2.4

Il controllo degli aiuti di Stato ha assicurato condizioni di concorrenza per i servizi finanziari, in particolare per i nuovi concorrenti e per le banche straniere, anche annullando il regime di sovvenzione occulta lussemburghese alle holding.

3.3   Comunicazioni elettroniche

3.3.1

La Commissione, operando la maggior parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica nel quadro normativo UE per le reti e per i servizi, ha emesso una raccomandazione relativa a 18 mercati specifici di prodotti e servizi a livello di commercio all'ingrosso e al dettaglio che, a parere della Commissione, devono essere sottoposti a una regolamentazione ex ante da parte delle autorità nazionali (18). L'applicazione della normativa settoriale ex ante e di diritto della concorrenza ex post si può misurare nei mercati di accesso a banda larga.

3.4   Tecnologia dell'informazione

3.4.1

Nel settore delle tecnologie dell'informazione, la Commissione ha continuato ad operare per impedire che la concorrenza fosse distorta in un mercato attualmente caratterizzato dalla convergenza digitale e dalla crescente interoperabilità.

Estremamente significativo a questo proposito è il caso di Microsoft , nei cui confronti è stata erogata una sanzione per non aver fornito, tempestivamente, le informazioni richieste dalla Commissione. Il ricorso avverso la decisione della Commissione (19), da parte di Microsoft, è stato respinto dal Tribunale di primo grado con la sentenza del 17 settembre 2007 (20).

3.4.2

Il controllo delle concentrazioni ha portato la Commissione ad autorizzare l'operazione tra Nokia e la società di attrezzature di rete di Siemens AG e, allo stesso modo, la fusione tra Alcatel e Lucent Technologies in quanto, a parere della Commissione, la fornitura di attrezzature per reti a fibra ottica e di soluzioni per l'accesso alla banda larga non hanno subito una riduzione della competitività.

3.5   Media

3.5.1

L'obiettivo della politica della concorrenza nel settore dei media è di garantire condizioni di concorrenza uguali sia tra gli operatori commerciali che tra questi e gli operatori finanziati dall'amministrazione pubblica.

3.5.2

Nel campo della trasmissione digitale la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro l'Italia per verificare se, nel passaggio al digitale, fossero imposte restrizioni alle emittenti e vantaggi concorrenziali agli operatori analogici esistenti, in evidente violazione della direttiva sulla concorrenza.

3.5.3

La Commissione, inoltre, è intervenuta ripetutamente per ristabilire l'effettivo esercizio della concorrenza nell'ambito dei contenuti ad alta popolarità (c.d. «premium»), in materia di aiuti di Stato per film ed altre opere audiovisive, e nella gestione dei diritti.

3.6   Trasporti

3.6.1

I maggiori problemi riguardano la protezione dei mercati nazionali nel settore del trasporto stradale, i bassi livelli di interoperabilità nel settore del trasporto ferroviario, e la mancanza di trasparenza nell'accesso ai servizi portuali.

3.6.2

Nel settore del trasporto stradale, la Commissione ha continuato ad approvare sia aiuti di Stato volti a favorire la diffusione di tecnologie a favore dell'ambiente, sia aiuti di Stato per gli obblighi di servizio pubblico.

3.6.3

Non secondaria è stata la decisione della Commissione, in materia di trasporto ferroviario, relativa agli aiuti statali in favore di infrastrutture ferroviarie, ritenute di competenza della amministrazione pubblica e non identificabili come aiuti di Stato (21).

3.6.4

Nel settore dei trasporti marittimi, la Commissione si è impegnata a pubblicare linee guida sull'applicazione del diritto di concorrenza per facilitare il passaggio ad un regime totalmente competitivo. Per quanto concerne gli aiuti di Stato, la Commissione ha insistito per l'abolizione di qualsiasi clausola di nazionalità che esoneri gli armatori dal pagamento dei contributi di previdenza sociale dei marittimi.

3.6.5

Infine, nel settore del trasporto aereo, con il regolamento (CE) 1459/2006, è stata abolita, a partire dal 1o gennaio 2007, l'esenzione dal divieto contenuto nell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE in favore delle tariffe IATA per il trasporto passeggeri sulle tratte UE, e l'esenzione relativa a scali e orari.

3.7   Servizi postali

3.7.1

La forte evoluzione del mercato dei servizi postali ha spinto la Commissione, da un lato, a ridurre i servizi per i quali sono concessi diritti di monopolio a fornitori del servizio universale, dall'altro, a difendere la concorrenza nei settori liberalizzati al fine di evitare un monopolio di fatto.

3.7.2

Importante è la decisione della Commissione di definire compatibile, con le norme in materia di aiuti statali, la compensazione per servizi di interesse generale solo se questa non supera il costo dell'obbligo di servizio pubblico, e sempre che siano rispettati gli altri obblighi.

La Commissione ha poi verificato che gli operatori postali non beneficiassero di ulteriori vantaggi, come nel caso della Francia (22), in occasione del quale la Commissione ha raccomandato di eliminare, entro la fine del 2008, la garanzia di Stato illimitata di cui godono le Poste francesi in quanto organismo pubblico.

4.   La rete europea della concorrenza e le giurisdizioni nazionali

4.1

Il 2006 è stato un anno importante, si è consolidato il miglioramento del sistema avviato dal regolamento (CE) n. 1/2003 e si è rafforzata la cooperazione, da un lato, tra i membri della REC, cioè fra le autorità nazionali per la concorrenza e la Commissione, e, dall'altro, fra le giurisdizioni nazionali e la Commissione.

4.2

La cooperazione tra i membri della REC si basa su due obblighi principali per le autorità nazionali per la concorrenza: informare la Commissione quando vengono avviati nuovi procedimenti e, in ogni caso, prima della decisione finale. Sono state 150 le inchieste delle autorità nazionali sottoposte alla Commissione, e su 125 di queste, la Commissione ha emesso pareri e consigli alle autorità nazionali per la concorrenza.

4.3

L'importanza della cooperazione all'interno della REC ha portato, tra l'altro, ad un incontro tra il direttore generale della DG Concorrenza e le autorità nazionali competenti, in occasione del quale è stato approvato il programma modello della REC in materia di trattamento favorevole. La Commissione e le autorità nazionali si sono inoltre incontrate su questioni generali in materia di antitrust, inchieste settoriali o settori specifici.

4.4   Applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza da parte delle giurisdizioni nazionali all'interno dell'UE

4.4.1

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 consente ai giudici nazionali di richiedere alla Commissione pareri o informazioni di cui è in possesso. Inoltre, lo stesso articolo impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una copia di tutti i giudizi resi dalle giurisdizioni nazionali.

4.4.2

La formazione continua dei giudici nazionali è elemento centrale per sviluppare la conoscenza del diritto comunitario sulla concorrenza. A questo proposito, la Commissione ogni anno cofinanzia progetti formativi in tutti gli Stati membri.

5.   Attività internazionali

5.1

In preparazione all'adesione della Romania e della Bulgaria all'UE, la Commissione ha contribuito a diffondere in questi paesi l'applicazione delle norme sulla concorrenza, così come sta attualmente facendo con Croazia e Turchia.

5.2

Si è rafforzato il dialogo bilaterale tra la Commissione e numerose autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, oltre che ai contatti con gli USA, Canada e Giappone. La DG Concorrenza ha inoltre assistito la Cina e la Russia nell'elaborazione del loro diritto sulla concorrenza.

5.3

Infine, nel campo della cooperazione multilaterale, la DG Concorrenza svolge un ruolo molto importante nella rete internazionale della concorrenza e partecipa al comitato della concorrenza dell'OCSE.

6.   Cooperazione interistituzionale

6.1

Il Parlamento europeo ogni anno pubblica un rapporto di propria iniziativa relativo alla relazione annuale della Commissione sulla politica della concorrenza. Il commissario responsabile per la politica della concorrenza dialoga regolarmente con il Consiglio e le commissioni parlamentari competenti.

6.2

Da sottolineare, infine, come la Commissione informa il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni delle grandi iniziative, e partecipa, in particolare, all'adozione del parere annuale del CESE sulla relazione annuale della Commissione sulla politica della concorrenza.

7.   Conclusioni ed osservazioni

7.1   Rapporto tra politica della concorrenza e politica economica di sviluppo

La politica della concorrenza, restituendo alla logica e alla dinamica del mercato interi settori economici ha contribuito concretamente alla creazione di un mercato unico europeo coeso, con meno regole e meno legislazione.

7.1.1

La politica della concorrenza svolge un ruolo sempre più importante nella politica economica europea. In passato, sia la Commissione (23), sia il CESE (24) hanno ribadito la necessità di attivare nuovi strumenti di politica economica al fine di far convergere la politica della concorrenza e la politica industriale verso l'obiettivo di una maggiore coesione economica e sociale, la tutela dell'occupazione, anche attraverso sistemi di controllo su aiuti di Stato e forme di delocalizzazione, la protezione dell'ambiente, nonché verso la promozione di vasti ed impegnativi programmi di ricerca e di sviluppo.

Allo stato attuale, la politica della concorrenza si coordina strettamente con altre politiche, quali il mercato interno e la politica del consumatore, al fine di creare mercati che funzionino meglio a tutto vantaggio dei consumatori e della competitività europea.

7.1.2

Sulla base dell'aggiornamento per i sette maggiori Stati membri dell'UE, la Commissione prevedeva per il 2007 una crescita economica del 2,8 % nell'UE e del 2,5 % nell'area dell'euro (25). Nonostante tali previsioni siano state riviste dal FMI con un ribasso della stima di crescita di Eurolandia da 2,1 % a 1,6 %, il CESE ritiene che la crescita europea dovrebbe continuare, sorretta da fondamentali solidi e da un contesto mondiale favorevole.

7.1.3

Il CESE ritiene importante per l'UE attestarsi su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su una economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla formazione, alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

7.1.4

In un mercato dove sempre più avranno un peso rilevante le politiche di concorrenza, gli indicatori economici, sociali ed ambientali, sono fattori fondamentali per misurare la competitività non solo per i consumatori finali ma soprattutto per le imprese.

7.1.5

Il CESE ritiene che la competitività delle imprese e dei servizi europei debba essere salvaguardata con un sistema di regole certe fondate sulla corretta applicazione delle politiche di concorrenza, in stretto legame con le politiche commerciali.

L'UE è oggi il soggetto più aperto, a livello mondiale, alle merci straniere; l'abolizione delle più elementari difese europee contro dumping e sussidi colpirebbe in modo indiscriminato tutti coloro che nell'UE producono nel rispetto delle regole di concorrenza e del commercio legale, nonché delle norme UE che disciplinano gli aiuti di Stato.

A questo proposito, il CESE fa appello alla Commissione affinché, da un lato, sia più attenta nel denunciare i casi di concorrenza internazionale sleale all'OMC e, dall'altro, si impegni a inserire negli accordi commerciali bilaterali una clausola che imponga ai partner commerciali il rispetto delle norme sulla concorrenza, incluso l'effettivo controllo degli aiuti di Stato.

7.2   Controllo degli aiuti di Stato

7.2.1

Il CESE nell'apprezzare la strategia della Commissione nella modernizzazione del piano di azione nel settore degli aiuti di Stato basato su aiuti di Stato mirati, analisi economica, procedure efficaci, responsabilità condivisa da Commissione e Stati membri, ritiene giusta la valutazione della Commissione di considerare gli aiuti di Stato su trasferimento di tecnologia, attività innovative, disciplina multisettoriale per i grandi progetti di investimento, in modo favorevole e diverso dagli altri aiuti.

7.2.2

La Commissione, nell'esaminare i casi di aiuti di Stato, dovrebbe giustificare trattamenti fiscali specifici adottati dagli Stati per le imprese mutualistiche, come le cooperative e le imprese aventi un forte impatto sociale.

7.3   Banche e mercato finanziario

7.3.1

Il CESE è favorevole agli interventi della Commissione sul controllo degli incroci azionari e la gestione dei prodotti finanziari. In casi particolari è accaduto che gli istituti di credito fossero azionisti determinanti (patti di sindacato) di aziende industriali, con il risultato che crediti concessi dalle banche finissero per finanziare l'acquisto di quote di capitale delle stesse banche.

7.4   Energia

7.4.1

Il CESE sottolinea che energia non significhi solo mercato ma anche sviluppo, occupazione e ambiente. Oggi l'UE deve affrontare nuovi concorrenti globali (26) e molte volte le nuove strutture di mercato devono tenere conto dei rapporti di forza.

7.4.2

Il CESE ritiene che nell'affrontare il tema della separazione della produzione dalla distribuzione (unbundling) nel settore del gas, occorra procedere tenendo conto delle specifiche caratteristiche del settore (27).

7.5   Pluralità dell'informazione e diritto della concorrenza

7.5.1

Il CESE raccomanda nel settore dei media la distinzione tra normativa specificamente orientata a difendere il pluralismo dell'informazione e normativa generale antitrust, sottolineando come l'operare delle regole della concorrenza sia condizione necessaria, ma non anche sufficiente, per garantire il pluralismo.

7.5.2

Non cogliere questa specificità rischia nello stesso tempo un impoverimento dell'efficacia delle regole della concorrenza e l'indebolimento del principio del pluralismo.

7.6   Telecomunicazioni

7.6.1

Il CESE ritiene che la separazione funzionale delle reti TLC e la creazione di un'agenzia europea di settore devono essere valutate in modo adeguato rispetto ad altri settori in quanto gli investimenti in un settore cruciale per la competitività europea, considerando in particolare la velocità di evoluzione tecnologica, sono fondamentali per lo sviluppo competitivo del settore.

7.7   Applicazione delle norme di concorrenza e rafforzamento delle giurisdizioni nazionali dell'UE

7.7.1

Per assicurare un'applicazione efficace delle norme è necessario garantire una formazione continua ed un aggiornamento costante dei giudici nazionali e di tutti gli operatori del diritto sul diritto di concorrenza.

A questo proposito il CESE fa appello alla Commissione affinché adotti, il prima possibile, delle linee guida sull'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE, in particolare in relazione alle pratiche di esclusione.

7.7.2

Il CESE, pur valutando in modo positivo il cofinanziamento dei progetti elaborato dalla Commissione, ritiene che, oltre ai 15 progetti per la formazione varati nel 2006 per i 25 Stati membri, si possa e si debba fare di più nel rispondere alle sfide che la politica della concorrenza richiede ed ai problemi che nascono nel rapporto tra la Commissione, le imprese, le associazioni e i consumatori.

7.7.3

In particolare, il rapporto tra il CESE e la Commissione europea si è recentemente rafforzato a seguito della firma, nel corso dell'Assemblea plenaria del CESE del 30-31 maggio 2007 (28), dell'addendum al protocollo di cooperazione del novembre 2005. L'accordo pone il CESE al centro della fase di comunicazione grazie alla posizione privilegiata che il CESE stesso occupa nel favorire il dialogo con i cittadini.

7.7.4

Il CESE sollecita la Commissione ed il Parlamento europeo a sviluppare una politica di cooperazione interistituzionale che renda compatibili tra di loro gli ordinamenti nazionali con le normative europee.

Il CESE sostiene il processo di adozione di un nuovo Trattato (c.d. Trattato di Lisbona) che semplifichi il quadro normativo di riferimento e risponda alle esigenze di un'Unione a 27 Stati membri, consentendo a quest'ultima di trovare accordi su nuove politiche e di prendere le decisioni necessarie per vincere le nuove sfide che si trova ad affrontare.

7.7.5

Il CESE infine sottolinea come le politiche della concorrenza non debbano identificarsi con obiettivi a se stanti ma debbano continuare ad essere e a pieno titolo «attività» della Commissione europea (29).

Per contribuire alla trasparenza dei lavori, il CESE, ha organizzato una conferenza, presso la propria sede, dal titolo CIG 2007: la società civile organizzata fa sentire la sua voce sull'avvenire dell'Europa, che si è tenuta nei giorni 27-28 settembre scorsi e ha fatto registrare un'alta partecipazione.

Bruxelles, 13 febbraio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Le seguenti decisioni della Commissione sono impugnate dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento definitivo, ad eccezione del caso De Beers in cui la decisione della Commissione è stata annullata dalla Corte: caso COMP/38.638 Gomma sintetica, decisione della Commissione 29.11.2006; caso COMP/39.234 Extra di lega (riadozione) decisione della Commissione 20.12.2006; caso COMP/38.907 Travi d'acciaio (riadozione) decisione della Commissione 8.11.2006; caso COMP/38.121 Raccordi, decisione della Commissione 20.9.2006; caso COMP/38.456 Bitume Paesi Bassi, decisione della Commissione 13.9.2006; caso COMP/38.645 Metacrilati, decisione della Commissione 31.5.2006; caso COMP/38.620 Perossido d'idrogeno e perborato, decisione della Commissione 3.5.2006; caso COMP/38.113 Prokent/Tomra; caso COMP/38.348 Repsol CCP, decisione della Commissione 12.4.2006; caso COMP/38.381 De Beers, decisione della Commissione 22.2.2006.

(2)  GU C 321 del 29.12.2006.

(3)  INT/306. Il parere del CESE è disponibile all'indirizzo:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int306\ces1349-2006_ac.doc&language=IT.

(4)  Solo la seguente decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee: caso COMP/M.3796 Omya/J. M. Huber PCC.

(5)  Disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/jn_fr.pdf.

(6)  Regolamento (CE) n. 139/2004.

(7)  Regolamento (CE) n. 1628/2006.

(8)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(10)  Regolamento (CE) n. 1998/2006.

(11)  Importo raddoppiato con riferimento al precedente regolamento (Cfr. regolamento CE n. 69/2001, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(12)  Cfr. caso Northern Rock (IP/07/1859). La Commissione ha ritenuto che l'immissione di liquidità, corredata da adeguate garanzie bancarie e di interessi, alla quale la Banca d'Inghilterra ha dato corso il 14 settembre 2007, non costituisse aiuto di Stato. Al contrario, la garanzia concessa dal Tesoro sui depositi il 17 settembre, così come le misure accordate il 9 ottobre, che hanno permesso alla Northern Rock di disporre di liquidità e di garanzie supplementari coperte dal Tesoro, costituiscono aiuto di Stato. Queste misure possono essere autorizzate a titolo di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in applicazione delle linee direttrici comunitarie relative agli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. In base a questi orientamenti, questo tipo di aiuto deve essere concesso sotto forma di prestiti o di garanzie aventi durata non superiore a sei mesi, nonostante esistano, per il settore bancario, alcune eccezioni, subordinate a regole di prudenza, che sono state applicate nel caso di specie. In base a questi stessi orientamenti, le Autorità britanniche si sono impegnate a sottoporre alla Commissione, entro il 17 marzo 2008, un piano di ristrutturazione per Northern Rock che va al di là del semplice salvataggio a breve termine. Se questo piano dovesse costituire un aiuto di Stato, si dovrà decidere in funzione delle sue proprie caratteristiche e in relazione alle regole relative agli aiuti alla ristrutturazione.

(13)  COM(2006) 851 def.

(14)  Decisione della Commissione sul caso COMP/M.3868 DONG/Elsam/Energi E2 del 14.3.2006.

(15)  Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4180 Gaz de France/Suez del 14.11.2006.

(16)  Decisione della Commissione del 13.6.2005 (GU C 144 del 14.6.2005, pag. 13).

(17)  Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4055 Talanx/Gerling del 5.4.2006.

(18)  Raccomandazione della Commissione, dell'l1 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114, dell'8.5.2003, pag. 45). La Commissione ha approvato una nuova raccomandazione il 17 dicembre 2007 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65) che in tale contesto fa riferimento solo a 8 mercati.

(19)  Il testo della decisione è disponibile all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/art24_2_decision.pdf

(20)  Causa T-201/04 (GU C 269 del 10.11.2007, pag. 45)

(21)  Caso N 478/2004 del 7.6.2006 (GU C 209 del 31.8.2006).

(22)  Caso E 15/2005, Recommandation proposant l'adoption de mesures utiles concernant la garantie illimitée de l'Etat en faveur de La Poste (non ancora pubblicato).

(23)  Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata, COM(2004) 274 def.

(24)  Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata (COM(2004) 274 def.), GU C 157 del 28.6.2005, pag. 75.

(25)  Cfr. IP/07/1295, disponibile all'indirizzo

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1295&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en

(26)  In particolare Gazprom e Sonatrach.

(27)  Neelie KROES, More competitive energy markets: building on the findings of the sector inquiry to shape the right policy solution, Brussels, 19 settembre 2007.

(28)  La sintesi dei parerei adottati durante l'assemblea plenaria sopra citata è disponibile all'indirizzo:

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/2007/grf_ces83-2007_d_it.pdf.

(29)  Il testo del Trattato di Lisbona, adottato a Bruxelles il 3 dicembre 2007 dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è disponibile all'indirizzo Internet:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.it07.pdf


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