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Document 62007TN0433

    Causa T-433/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/49


    Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

    (Causa T-433/07)

    (2008/C 22/93)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa il 22 dicembre 2006, seguita da una diffida in data 2 agosto 2007;

    condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile;

    disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2006, relativa ad aiuti di Stato illegittimi concessi dalla Grecia alla Olympic Airlines e Olympic Airways Services (in prosieguo: la «OA/OAS»), in seguito ad una pronuncia arbitrale della Suprema Corte ellenica, che ha ordinato alla Grecia di corrispondere alla OA/OAS EUR 563 milioni per servizi presumibilmente non retribuiti nonché per i costi di trasferimento nel nuovo aeroporto di Atene.

    La ricorrente osserva che la differenza tra l'importo dovuto dalla Grecia alla OA/OAS, così come valutato approssimativamente nella decisione della Commissione 2003/372/CE (1), e il risarcimento dei danni accordato alla OA/OAS dalla pronuncia 20 dicembre 2006 rappresenta un vantaggio concesso alla società ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. A parere della ricorrente, la concessione di tale vantaggio è imputabile alla Grecia, poiché la Corte arbitrale ha agito in qualità di organo dello Stato.

    La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenutale in maniera diligente e imparziale, al fine di adottare una decisione che dichiarasse che le misure statali non costituivano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti ai sensi della suddetta disposizione, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

    La ricorrente afferma altresì che il periodo di sette mesi intercorso tra la sua denuncia e la successiva diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione, ai sensi dell'art. 232 CE.


    (1)  Decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (notificata con il numero C(2002) 4831) (GU 2003, L 132, pag. 1).


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