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Document 62005TA0101
Joined Cases T-101/05 and T-111/05: Judgment of the Court of First Instance of 12 December 2007 — BASF and UCB v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices in the vitamin products sector — Choline chloride (vitamin B4) — Decision finding an infringement of Article 81 EC and Article 53 of the Agreement on the European Economic Area — Fines — Deterrence — Repeat infringement — Cooperation during the administrative procedure — Single and continuous infringement)
Cause riunite T-101/05 e T-111/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione ( Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Ammende — Effetto dissuasivo — Recidiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Infrazione unica e continuata )
Cause riunite T-101/05 e T-111/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione ( Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Ammende — Effetto dissuasivo — Recidiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Infrazione unica e continuata )
GU C 22 del 26.1.2008, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione
(Cause riunite T-101/05 e T-111/05) (1)
(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Cloruro di colina (vitamina B 4) - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Ammende - Effetto dissuasivo - Recidiva - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Infrazione unica e continuata»)
(2008/C 22/75)
Lingua processuale: l'inglese e il francese
Parti
Ricorrenti: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, e C. Feddersen, avocat), e UCB SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, J.-F. Bellis e M. Favart, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-101/05, A. Whelan e F. Amato, e, nella causa T-111/05, inizialmente O. Beynet e F. Amato, successivamente X. Lewis e F. Amato, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22)
Dispositivo
1) |
La causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione è separata dalle cause T-101/05 e T-111/05 ai fini della pronuncia della sentenza. |
2) |
L'art. 1, lett. b) e f) della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) è annullata nella parte in cui essa considera l'infrazione censurata alla BASF AG e alla UCB SA per un periodo anteriore al 29 novembre 1994, per la BASF e anteriore al 14 marzo 1994, per la UCB. |
3) |
Nella causa T-101/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla BASF è stabilito in EUR 35,024 milioni. |
4) |
Nella causa T-111/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla UCB è stabilito in EUR 1,870 milioni. |
5) |
I ricorsi sono respinti per il resto. |
6) |
Nella causa T-101/05, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
7) |
Nella causa T-111/05, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il 90 % delle spese sostenute dalla UCB. |