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Document 62005TA0066

    Causa T-66/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Sack/Commissione ( Pubblico impiego — Dipendenti — Ricorso di annullamento — Integrazioni relative alle funzioni — Funzione di capo unità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Regime linguistico )

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/40


    Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Sack/Commissione

    (Causa T-66/05) (1)

    («Pubblico impiego - Dipendenti - Ricorso di annullamento - Integrazioni relative alle funzioni - Funzione di “capo unità’ - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Regime linguistico»)

    (2008/C 22/73)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Jörn Sack (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Lehmann-Brauns e D. Mahlo)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

    Oggetto

    Domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere al ricalcolo di tale trattamento e una domanda di annullamento dell'esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata al medesimo il 26 novembre 2004.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2005.


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