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Document 62007CN0504

    Causa C-504/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a./Conselho de Ministros e a.

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/31


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a./Conselho de Ministros e a.

    (Causa C-504/07)

    (2008/C 22/56)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parti

    Ricorrenti: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a.

    Convenuti: Conselho de Ministros e a.

    Questioni pregiudiziali

    a)

    Se, alla luce degli artt. 73, 87 e 88 del Trattato e alla luce del regolamento n. 1191/69 (1), le autorità nazionali possano imporre obblighi di servizio pubblico ad un'impresa pubblica incaricata di assicurare il trasporto pubblico di passeggeri all'interno di un comune.

    b)

    In caso di risposta affermativa, se le autorità nazionali siano tenute a compensare questi obblighi.

    c)

    Se le autorità nazionali, in una situazione in cui non sono obbligate a bandire concorsi per la concessione dello sfruttamento di una rete di trasporti, siano tenute ad estendere l'obbligo di compensazione a tutte le imprese che siano considerate fornire trasporto pubblico di passeggeri, alla luce del diritto interno e nella stessa zona.

    d)

    In caso affermativo, quale debba essere il criterio di compensazione.

    e)

    Se, nel caso di imprese di trasporto passeggeri in autobus che, in forza di una concessione pubblica, esercitano la propria attività in regime di esclusiva all'interno di determinati perimetri urbani, ma che esercitano questa attività anche in concorrenza con operatori privati al di fuori delle aree urbane soggette ad esclusiva, gli aiuti concessi dallo Stato, anno per anno, destinati a coprire i costanti deficit di gestione di tali imprese, configurino un aiuto di Stato vietato dall'art. 87, n. 1, del Trattato CE, qualora:

    i)

    non sia possibile accertare, basandosi su dati certi della relativa contabilità, la differenza tra i costi imputabili alla parte dell'attività di tali imprese nell'area soggetta alla concessione e le entrate corrispondenti e di conseguenza non sia possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico che, ai termini della concessione, possa essere oggetto di aiuto statale;

    ii)

    la prestazione di servizi di trasporto da parte delle suddette imprese possa, per questo motivo, essere mantenuta o aumentata, con la conseguenza che diminuiscano i casi di altre imprese stabilite in questo o in un altro Stato membro che forniscono i propri servizi di trasporto.

    iii)

    e ciò, nonostante quanto previsto dall'art. 73 del Trattato.

    f)

    Tenendo conto dei requisiti che secondo la Corte di giustizia, in particolare nella sentenza 24 luglio 2003 (Altmark) (2), l'art. 87, n. 1 (ex art. 92, n. 1) impone affinché un aiuto sia qualificato aiuto di Stato — («In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare la concorrenza») — quale sia il significato e la portata delle espressioni i) attribuire un vantaggio che ii) possa falsare la concorrenza, in una situazione in cui i beneficiari detengono l'esclusiva del servizio pubblico di trasporto passeggeri nelle città di Lisbona e Porto, ma siano attive anche nei collegamenti con queste città, in zone dove intervengono anche altri operatori. Vale a dire quali siano i criteri cui è necessario richiamarsi per poter concludere che l'attribuzione di un vantaggio falsi la concorrenza. Se, a questo proposito sia rilevante sapere qual è la percentuale di costi che, all'interno delle imprese, sono imputabili alle linee di trasporto che operano al di fuori della zona di esclusiva. Se in sostanza sia necessario che l'aiuto si ripercuota in misura significativa sull'attività esercitata al di fuori della zona di esclusiva (Lisbona e Porto).

    g)

    Se l'intervento della Commissione previsto agli artt. 76 e 88 del Trattato sia l'unica forma giuridica per conformarsi alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato oppure se l'efficacia del diritto comunitario richieda di più, in particolare, la possibilità di applicare direttamente dette norme da parte dei tribunali nazionali su richiesta dei soggetti privati che si ritengono colpiti negativamente dalla concessione di un contributo o di un aiuto contrario alle regole della concorrenza.


    (1)  Regolamento (CEE) Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, del relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).

    (2)  Causa C-280/00, Racc. pag. I-7810.


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