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Document 62007CN0472

    Causa C-472/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga

    (Causa C-472/07)

    (2008/C 22/41)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrenti: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA

    Convenuto: Stato belga

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Poiché il termine per la trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicina1i per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (89/105/CEE) (1), è scaduto il 31 dicembre 1989, se l'art. 4, n. 1, di tale direttiva debba essere considerato direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

    2)

    Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, possa essere interpretato nel senso che la ripresa per un anno, dopo un'assenza di 18 mesi, di un blocco generalizzato del prezzo dei medicinali rimborsabili durato 8 anni esenti lo Stato membro dall'obbligo di procedere, al momento della suddetta ripresa, all'esame delle condizioni macroeconomiche sulle quali incide il suddetto blocco.

    3)

    Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo all'esame del controllo dei costi della sanità pubblica, oppure vada estesa anche ad altre condizioni macroeconomiche, e in particolare a quelle del settore dell'industria farmaceutica i cui prodotti sono suscettibili di un blocco dei prezzi.

    4)

    Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, possa fondarsi su una o più tendenze generali, come ad esempio garantire il pareggio di bilancio del settore sanitario, oppure debba basarsi su criteri più precisi.


    (1)  GU L 40, pag. 8.


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