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Document 62007CN0472
Case C-472/07: Reference for a preliminary ruling from the Conseil d'État (Belgium) lodged on 24 October 2007 — Association Générale de l'Industrie du Médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA v Belgian State
Causa C-472/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga
Causa C-472/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga
GU C 22 del 26.1.2008, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga
(Causa C-472/07)
(2008/C 22/41)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
1) |
Poiché il termine per la trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicina1i per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (89/105/CEE) (1), è scaduto il 31 dicembre 1989, se l'art. 4, n. 1, di tale direttiva debba essere considerato direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. |
2) |
Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, possa essere interpretato nel senso che la ripresa per un anno, dopo un'assenza di 18 mesi, di un blocco generalizzato del prezzo dei medicinali rimborsabili durato 8 anni esenti lo Stato membro dall'obbligo di procedere, al momento della suddetta ripresa, all'esame delle condizioni macroeconomiche sulle quali incide il suddetto blocco. |
3) |
Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo all'esame del controllo dei costi della sanità pubblica, oppure vada estesa anche ad altre condizioni macroeconomiche, e in particolare a quelle del settore dell'industria farmaceutica i cui prodotti sono suscettibili di un blocco dei prezzi. |
4) |
Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, possa fondarsi su una o più tendenze generali, come ad esempio garantire il pareggio di bilancio del settore sanitario, oppure debba basarsi su criteri più precisi. |
(1) GU L 40, pag. 8.