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Document 62005CA0404

    Causa C-404/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/4


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-404/05) (1)

    (Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori)

    (2008/C 22/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Necessità di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente in Germania per gli organismi di controllo nell'ambito della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

    Dispositivo

    1)

    Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio tedesco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


    (1)  GU C 10 del 14.1.2006.


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