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Document 62005CA0393

    Causa C-393/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

    (Causa C-393/05) (1)

    (Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori)

    (2008/C 22/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

    Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

    Oggetto

    Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Requisito di una sede o di un'infrastruttura permanente in Austria per gli organismi di controllo nel settore della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

    Dispositivo

    1)

    Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio austriaco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.

    2)

    La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 10 del 14.1.2006.


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