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Document 62005CA0280

    Causa C-280/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione)

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-280/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Incompatibilità con il mercato comune - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione)

    (2008/C 22/03)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. Di Bucci e sig.ra E. Righini, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2044/800/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti concernenti disposizioni urgenti a favore dell'occupazione nelle imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle mille unità (aiuto n. CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (GU L 352, pag. 10), cui l'Italia ha dato esecuzione — Mancata adozione, nel termine prefissato, dei provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 229 del 17.9.2005.


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