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Document C2005/040/15

    IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-DublinoTesto rilevante ai fini del SEE

    GU C 40 del 17.2.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 40/24


    IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea

    Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/C 40/15)

    1.

    Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22.7.2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 66 del 15.3.2002. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

    Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso al collegamento in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 22.7.2005.

    2.

    Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 22.7.2005, di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale collegamento e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

    3.

    Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'Aviazione civile).

    4.

    Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

    5.

    Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza dell'aeroporto di Kerry, informazioni sull'aeroporto (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

    Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. Tel. (353-1) 6041594. Fax (353-1) 6041681. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

    6.

    Informazioni richieste: Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22.7.2005) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

    a)

    la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

    b)

    il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS);

    c)

    La propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

    Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta ad accettare una delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo dell'offerta, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

    L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alle risorse e all'idoneità tecnico-finanziaria dell'offerente e, fatte salve le disposizioni precedenti di richiedere o procurarsi ulteriori informazioni, da terzi o dall'offerente, in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e fornire i servizi aerei di linea in questione.

    Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese. Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

    7.

    Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

    L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

    I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

    Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno; il corrispettivo può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice, in caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo l'autorità aggiudicatrice tiene debito conto di tutti gli sviluppi atti ad incidere sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

    Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

    8.

    Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22.7.2005. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

    9.

    Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore: Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

    10.

    Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    11.

    Inoltro delle domande: Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

    Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

    12.

    Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del collegamento in questione conforme agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

    13.

    La legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) del 1997: Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.


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