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Document 62016TN0699

Causa T-699/16 P: Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio2016, causa F-147/15, Meyrl/Parlamento

GU C 454 del 5.12.2016, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/28


Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio2016, causa F-147/15, Meyrl/Parlamento

(Causa T-699/16 P)

(2016/C 454/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Dean, agenti)

Controinteressata nel procedimento: Sonja Meyrl (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, respingere il ricorso di primo grado;

decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento;

condannare la sig.ra Meyrl alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha concluso, al punto 25 della sentenza impugnata, che la possibilità della riassegnazione dell’altra parte del procedimento ad un altro posto avrebbe consentito a quest’ultima di non essere licenziata.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione, cui è giunto il TFP ai punti 23 e 30 della sentenza impugnata, che i problemi relazionali fossero una causa aggiuntiva del licenziamento dell’altra parte del procedimento.

1.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, che risulterebbe dalla conclusione del TFP secondo cui, se l’altra parte del procedimento fosse stata sentita anche sui problemi relazionali, ciò avrebbe potuto effettivamente cambiare l’esito del processo decisionale conclusosi con la decisione controversa, ossia il licenziamento di quest’ultima.


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